Ordinanza n. 1268/2026 - Roma, Sezione 4
Per l’annullamento previa sospensiva ai fini del riesame - della nota prot. U. 1027832 del 26.11.2024 (doc. 1), trasmessa a mezzo PEC in pari data, di rigetto definitivo dell’istanza della Petroli 2000 S.r.l. prot. ANAS CDG-643619-1 del 02.12.2020 e successive integrazioni, con cui la Società ricorrente ha chiesto il rinnovo della licenza accessi ed il potenziamento con GPL relativamente all’impianto di distribuzione carburanti sito in Roma, al Km 14+985 lato destro della S.S. 7 “Via Appia”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello suindicato, ed in particolare dell’ulteriore parere tecnico citato sulla nota suddetta ed ignoto alla ricorrente, della “nota DO/AIR/INS prot. 221702 del 23.03.23”, anch’essa citata sulla nota qui impugnata ed ignota alla ricorrente, se e nella parte in cui stabilisce nel tratto di trada in questione il limite di velocità di 90 Km/h.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo del rinnovo della licenza di accesso e del potenziamento con GPL di un impianto di distribuzione carburanti sulla S.S. 7 Via Appia
Esito
La controversia
La società ha impugnato il diniego di ANAS deducendo, tra l'altro, la mancata applicazione del Quaderno Tecnico ANAS del febbraio 2023, che consentirebbe, per gli impianti esistenti, deroghe agli standard geometrici previa analisi di sicurezza, nonché la violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa sulla necessità di ricercare, anche nei casi in cui la sicurezza stradale imponga accorgimenti rigorosi, soluzioni progettuali capaci di contemperare la sicurezza con l'interesse del privato. ANAS ha sostenuto che il tratto stradale, classificato come strada di tipo C, sarebbe soggetto a una velocità di progetto di 90 km/h e che, a tale velocità, non sarebbero garantite le distanze di visibilità e sicurezza. L'amministrazione ha inoltre contestato l'idoneità della relazione tecnica prodotta dalla ricorrente, in quanto fondata su velocità operative inferiori. La controversia richiede quindi l'accertamento tecnico dell'effettivo regime dei limiti di velocità, delle velocità operative reali, dell'applicabilità dei parametri teorici previsti per il tratto stradale e dell'idoneità delle soluzioni progettuali proposte, comprese le ulteriori difformità rilevate da ANAS.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Ha ritenuto indispensabile una verificazione tecnica, affidandola al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, con facoltà di delega a un professore o ricercatore esperto in infrastrutture viarie e sicurezza stradale. Il verificatore dovrà: accertare, mediante sopralluogo e analisi della segnaletica, i limiti di velocità effettivamente vigenti tra i km 13+000 e 16+000 e stabilire se i limiti di 40/50 km/h siano transitori o costituiscano il regime strutturale del tratto; verificare le velocità operative reali e la loro compatibilità con la relazione tecnica della ricorrente; valutare la sostenibilità dell'applicazione rigida della Tavola 1 del Quaderno Tecnico ANAS 2023 e l'eventuale necessità di un'analisi di sicurezza funzionale; esaminare il progetto di adeguamento degli accessi e stabilire se le ulteriori difformità indicate da ANAS siano effettive, sostanziali o integrabili mediante prescrizioni. Sono stati disciplinati il contraddittorio tecnico, i termini per le operazioni, le osservazioni delle parti e il deposito della relazione conclusiva. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 15 luglio 2026; il compenso del verificatore sarà liquidato ai sensi dell'art. 66, comma 4, c.p.a.
Norme richiamate
art. 66, comma 4, c.p.a.
Il compenso del verificatore sarà liquidato al termine delle operazioni di verificazione.
Massime di principio
- Quando la decisione su un diniego amministrativo dipende in modo centrale da valutazioni ingegneristiche controverse relative alla sicurezza stradale e all'idoneità di soluzioni progettuali, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica d'ufficio prima di definire la domanda di annullamento.
- La verificazione può comprendere il sopralluogo, l'analisi della segnaletica e dei limiti di velocità effettivamente vigenti, la rilevazione o simulazione delle velocità operative, nonché la valutazione della compatibilità tra le condizioni concrete dei luoghi e i parametri teorici utilizzati dall'amministrazione.
- Nella verifica della legittimità di un diniego relativo ad accessi stradali e impianti di distribuzione carburanti, è rilevante accertare se le difformità progettuali siano sostanziali e ostative oppure integrabili mediante prescrizioni o adeguamenti in fase esecutiva; tale accertamento può incidere sulla legittimità di un diniego radicale.
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