Cassazione Penale, Sentenza n. 44816/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per autoriciclaggio relativa a cinque bonifici per complessivi euro 75.000 emessi in favore di Hysideis srl, sostenendo: (i) errore nel ritenere integrato il reato perché il trasferimento era avvenuto su una carta Postepay intestata alla madre (di fatto utilizzata dalla ricorrente) e quindi non idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita; (ii) che le somme confluite nella Hysideis srl erano poi state utilizzate per spese personali della stessa Carapezzi e, quindi, avrebbe dovuto operare la causa di non punibilità prevista dal comma quinto (clausola di non punibilità per il reimpiego in attività non imprenditoriali/privata destinazione); (iii) vizio di motivazione per il diniego di rinnovazione dell'istruttoria e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di una adeguata motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la condotta è stata correttamente qualificata come autoriciclaggio relativamente ai bonifici verso Hysideis srl per 75.000 euro: il transito delle somme attraverso una carta intestata alla madre ha avuto efficacia dissimulatoria in quanto ha alterato la formale titolarità del profitto illecito rendendo più difficile l'individuazione della sua origine, e il fatto che la carta fosse poi effettivamente utilizzata dalla Carapezzi dimostra l'intento di recidere o tentare di recidere il rapporto con l'autrice del reato presupposto. Inoltre, il mero impiego dei proventi in una società commerciale (Hysideis srl) integra l'elemento oggettivo richiesto dall'art. 648-ter.1 cod. pen.; la successiva utilizzazione personale di quelle risorse non esclude il reato e può anzi configurare distrazione. La Corte ha ritenuto infondate anche le doglianze sulla rinnovazione istruttoria e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Norme richiamate
art. 648-ter.1 cod. pen.
"... impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità ..."
La norma punisce l'impiego o il trasferimento del profitto del reato in attività economiche ecc.; la Corte interpreta in senso estensivo la nozione di 'dissimulazione', ritenendo idonea ad integrare il reato anche la modifica formale della titolarità (es. intestazione a terzi o a società) quando questo ostacola l'individuazione dell'origine illecita.
art. 648-bis.1 cod. pen.
Richiamata nella censura difensiva nella parte relativa alla causa di non punibilità (comma quinto) per il reimpiego del profitto; la Corte ha ritenuto che la clausola non si estende a casi in cui il trasferimento avvenga verso attività economiche o societarie anche se le somme vengono poi usate personalmente.
artt. 2462 e 2200 cod. civ.
Richiamati per qualificare la Hysideis srl come società di natura commerciale, il che rende rilevante il trasferimento di somme verso di essa ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo dell'art. 648-ter.1.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente alla Cassazione, in caso di inammissibilità, di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per disporre il pagamento di euro 3.000.
Massime di principio
- Il trasferimento di proventi illeciti mediante la modifica formale della titolarità (es. intestazione a terzi o a società) può costituire autoriciclaggio anche se il materiale utilizzatore del conto o della carta è la stessa persona che ha commesso il reato presupposto: conta l'idoneità della condotta ad ostacolare l'individuazione dell'origine illecita.
- Il reimpiego di somme in una società commerciale integra l'elemento oggettivo dell'art. 648-ter.1: la successiva destinazione a spese personali non esclude automaticamente il reato e può configurare fatti distinti (es. appropriazione indebita o distrazione).
- La clausola di non punibilità per il reimpiego in attività di natura privata non si applica quando il reinvestimento avviene in attività economiche o societarie che, di per sé, sono idonee a dissimulare l'origine illecita.
- La Corte d'appello non è obbligata a rinnovare l'istruttoria in appello quando i giudici ritengono che la prova acquisita sia già sufficiente a fondare la decisione; la richiesta di nuovi atti deve dimostrare rilevanza decisiva degli stessi.
- Per il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario indicare fatti concreti e valutabili (es. comportamento successivo specifico); mera evocazione generica delle attenuanti o l'esercizio dei diritti difensivi non obbliga al loro riconoscimento.
- In casi analoghi è essenziale documentare specificamente in che modo il transito dei fondi non abbia avuto efficacia dissimulatoria o che il loro impiego non abbia comportato attività economica: argomentazioni generiche difficilmente prevalgono in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44790/2024 del 06/12/2024
- Sentenza penale · 6 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44792/2024 del 06/12/2024
- Sentenza penale · 6 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44793/2024 del 06/12/2024
- Sentenza penale · 6 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44794/2024 del 06/12/2024
- Sentenza penale · 6 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44798/2024 del 06/12/2024
- Sentenza penale · 6 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44799/2024 del 06/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →