Cassazione Penale, Ordinanza n. 06689/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di otto mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda per il possesso, all'esito di una perquisizione, di un coltello lungo 16 centimetri e di una mazza di legno lunga 40 centimetri, ritenuti oggetto del reato previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 110 del 1975. Nel ricorso per cassazione la difesa articolava due censure, entrambe dirette a denunciare asserite carenze motivazionali della sentenza impugnata e, in sostanza, a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito probatorio. In particolare, chiedeva il riesame della vicenda processuale, contestando la valutazione della Corte territoriale anche quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di appello avesse vagliato la vicenda nel rispetto della logica e delle emergenze probatorie e che le doglianze del ricorrente mirassero, in realtà, a ottenere un riesame nel merito non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre escluso che il disvalore della condotta e le concrete modalità del fatto potessero giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, e ha ritenuto non configurabile la particolare tenuità dell'offesa. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma incriminatrice posta a base della condanna, riferita al possesso dell'arma/oggetto vietato rinvenuto nella disponibilità dell'imputato.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità dell'offesa non è riconoscibile quando le modalità concrete della condotta e il disvalore del fatto non lo consentono senza ulteriori valutazioni di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo esame del merito, quando la sentenza impugnata risulti sorretta da una motivazione logica e coerente con le risultanze probatorie.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi il concreto disvalore della condotta e l'assenza di circostanze fattuali idonee a giustificare un trattamento più mite.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta se le connotazioni della condotta rendono incompatibile, già in base agli elementi acquisiti, una valutazione di offensività minima.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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