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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13734/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa dell'imputato ha impugnato la sentenza di appello deducendo: erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, c.p. in relazione al riconoscimento della recidiva qualificata; vizio di motivazione sulla sussistenza e sull'applicazione della medesima aggravante; travisamento del fatto e del dato probatorio con riferimento al verbale di sequestro di una somma di euro 11.700, ritenuta dal ricorrente non correttamente valorizzata ai fini della decisione. La Corte di cassazione ha esaminato esclusivamente la tenuta della motivazione di merito sulla recidiva qualificata e ha ritenuto che la dedotta incongruenza sul sequestro non incidesse sulla ratio decisoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione congrua e conferente sul riconoscimento della recidiva qualificata, avendo la Corte d'appello evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali, anche specifici, e della gravità del fatto per cui era intervenuta condanna. Il richiamo alla somma sequestrata presso l'abitazione di un coimputato è stato ritenuto inconferente e privo di incidenza sull'adeguatezza della motivazione principale, con applicazione della c.d. prova di resistenza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 4, c.p.

    La recidiva qualificata può essere riconosciuta ove la motivazione dia conto dell'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, valorizzando precedenti penali, anche specifici, e gravità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della recidiva qualificata è legittimo quando la motivazione del giudice di merito espliciti, in modo non apparente e coerente, l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato attraverso la valorizzazione di precedenti penali significativi e della gravità del nuovo fatto.
  • Il vizio relativo a un singolo passaggio probatorio o a un dato fattuale accessorio non determina l'annullamento della decisione se la motivazione principale resta autonoma, logica e sufficiente a sorreggere il giudizio, secondo una valutazione di resistenza dell'apparato argomentativo.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non scalfiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a contestazioni inconferenti rispetto al nucleo giustificativo della decisione di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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