Cassazione Civile, Ordinanza n. 26917/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
Un consumatore aveva stipulato un mutuo/finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, sostenendo di aver pagato al momento dell'erogazione commissioni bancarie, commissioni di intermediazione e premi assicurativi. Dopo l'estinzione anticipata del finanziamento, chiedeva la restituzione delle quote di tali costi non maturate per la residua durata del rapporto, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale. Nei giudizi di merito la domanda era stata rigettata: il tribunale aveva ritenuto valida la clausola contrattuale che escludeva la rimborsabilità dei costi; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo inapplicabile ratione temporis la disciplina sopravvenuta dell'art. 125-sexies t.u.b. e valorizzando l'art. 1896 c.c., escludendo anche la vessatorietà della clausola. In cassazione il ricorrente deduceva, con quattro motivi, la violazione della disciplina sul credito al consumo, delle norme sulle clausole vessatorie e degli obblighi di riduzione del costo del credito in caso di estinzione anticipata, sostenendo che anche la normativa previgente riconosceva il diritto alla restituzione di tutti i costi del credito, inclusi commissioni e premi assicurativi, e che l'onere di provare l'eventuale trattativa individuale sulla clausola gravava sul professionista.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al terzo e al quarto motivo, dichiarando assorbiti i primi due. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di restituzione dei costi non maturati alla luce del principio per cui, anche nella disciplina previgente al d.lgs. n. 141/2010, il consumatore che estingue anticipatamente il finanziamento ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, comprensiva degli interessi e degli altri costi, non potendo la clausola che escluda il rimborso sottrarre tale tutela. Il rinvio è stato disposto anche per la domanda di manleva/garanzia tra i convenuti e per l'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicurazione, non esaminate in modo definitivo nei gradi di merito alla luce della diversa soluzione della questione principale.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
norma processuale utilizzata per introdurre il giudizio di primo grado con rito sommario di cognizione
art. 702-ter c.p.c.
norma processuale che regola l'ordinanza definitoria del giudizio sommario
art. 360 c.p.c.
parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 1469-bis c.c.
richiamato dai motivi per sostenere la vessatorietà della clausola che escludeva il rimborso dei costi
art. 1469-ter c.c.
richiamato per affermare che la clausola vessatoria dovesse essere oggetto di specifica trattativa, con onere probatorio a carico del professionista
art. 1341 c.c.
richiamato insieme all'art. 1342 c.c. sul tema delle clausole predisposte unilateralmente
art. 1342 c.c.
richiamato insieme all'art. 1341 c.c. sul tema delle condizioni generali di contratto
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova in ordine alla trattativa della clausola
art. 1896 c.c.
richiamato dalla corte di merito come base per negare il rimborso dei premi assicurativi; la Cassazione non lo considera decisivo rispetto alla disciplina del credito al consumo
art. 2952 c.c.
eccezione di prescrizione sollevata dall'assicurazione e da riesaminare in sede di rinvio
art. 125 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)
nel testo ratione temporis applicabile, riconosce al consumatore che adempie anticipatamente il diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR
art. 125-sexies t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)
ritenuto inapplicabile ratione temporis perché entrato in vigore dopo l'estinzione del finanziamento, ma utile come conferma dell'orientamento di tutela del consumatore
art. 127 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)
richiamato per il principio di derogabilità solo in senso più favorevole al cliente
art. 38 d.P.R. n. 180/1950
invocato dal ricorrente a sostegno della domanda restitutoria sui finanziamenti con cessione del quinto
art. 40 d.P.R. n. 180/1950
invocato dal ricorrente a sostegno della domanda restitutoria sui finanziamenti con cessione del quinto
art. 39 d.P.R. n. 895/1950
invocato dal ricorrente a sostegno della domanda restitutoria
art. 40 d.P.R. n. 895/1950
invocato dal ricorrente a sostegno della domanda restitutoria
art. 3 d.m. Tesoro 8 luglio 1992
richiamato come norma di completamento della disciplina del credito al consumo; la Corte afferma che non può essere letta in modo da escludere il rimborso dei costi al consumatore
art. 33 d.lgs. n. 206/2005
la clausola contrattuale che esclude il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata è nulla perché determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a danno del consumatore
art. 11 Cost.
richiamato dalla Corte costituzionale nel quadro della conformità al diritto UE
art. 117, comma 1, Cost.
richiamato dalla Corte costituzionale nel quadro della conformità al diritto UE
direttiva 87/102/CEE
interpreta il credito al consumo riconoscendo al consumatore la facoltà di adempimento anticipato e il diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito
direttiva 90/88/CEE
estende il concetto di costo totale del credito, includendo interessi e altre spese dovute per il finanziamento
direttiva 2008/48/CE
richiamata come evoluzione normativa; l'art. 16 è letto come conferma della piena tutela del consumatore e della riduzione del costo totale del credito
art. 16 direttiva 2008/48/CE
il rimborso anticipato comporta il diritto alla riduzione del costo totale del credito, comprensivo di interessi e costi
art. 3, paragrafo 1, lettera g), direttiva 2008/48/CE
definisce il costo totale del credito includendo commissioni, imposte, altre spese e, se obbligatori, i costi di servizi accessori come i premi assicurativi
art. 8 direttiva 87/102/CEE
riconosceva già il diritto del consumatore a un'equa riduzione del costo complessivo del credito in caso di adempimento anticipato
Massime di principio
- Nel credito al consumo, il diritto del consumatore all'estinzione anticipata comporta la riduzione del costo complessivo del credito e non può essere limitato ai soli interessi o ai soli costi espressamente qualificati come dipendenti dalla durata del contratto.
- La disciplina previgente al d.lgs. n. 141/2010 già riconosceva, in conformità al diritto eurounitario, il diritto alla restituzione pro quota di commissioni e spese non maturate in caso di rimborso anticipato del finanziamento.
- L'assenza o l'incompletezza di una norma secondaria attuativa non consente di negare al consumatore la tutela riconosciuta dalla norma primaria e dalle direttive europee, dovendosi interpretare il diritto interno in modo conforme al diritto UE.
- Una clausola predisposta dal professionista che escluda in blocco la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento è nulla quando determina un significativo squilibrio a danno del consumatore.
- Nell'interpretazione delle norme sul credito al consumo prevale una lettura teleologica orientata all'elevata protezione del consumatore, anche per prevenire pratiche di traslazione dei costi fissi iniziali sul cliente.
- In presenza di una contestazione sulla vessatorietà di una clausola contrattuale, il professionista deve provare l'eventuale trattativa individuale e il relativo equilibrio negoziale, secondo il riparto dell'onere della prova.
- rami
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