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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22053/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso articolando tre motivi: 1) nullità del giudizio di primo grado per mancata conoscenza del processo, a causa di una presunta inidoneità della elezione di domicilio presso l'avv. Giovanni Paolo Picardi e della sua successiva rinuncia al mandato; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla responsabilità, lamentando che la condanna si fondava su presunzioni e riconoscimenti fotografici delle parti offese senza prove dirette sull'impossessamento dei beni e senza certezza sull'ammontare del danno; 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con la censura che la sentenza non avrebbe considerato che l'imputata non aveva conoscenza del procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna pronunziata in primo e secondo grado. Sul primo motivo ha rilevato che l'elezione di domicilio presso l'avv. Picardi e il rapporto fiduciario sussistevano dal 19 luglio 2019, che l'avviso ex art. 415-bis fu ricevuto dal difensore e che la rinuncia al mandato intervenne solo il 27 ottobre 2021 (dopo la prima udienza del 1° aprile 2021), per cui l'imputata era a conoscenza del processo; inoltre, in prima udienza fu effettuata la sostituzione d'ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., con avv. De Marco che svolse attività difensiva e poi propose impugnazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e rivalutativo; ha invece ritenuto la motivazione del giudice di merito logica e sufficiente, valorizzando il riconoscimento fotografico della parte lesa e le circostanze temporali (ultime prestazioni lavorative in casa e scoperta della mancanza dei monili). Sul terzo motivo ha giudicato manifestamente infondato il ricorso: il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato con la gravità del fatto e l'abuso del rapporto domestico. Infine la ricorrente è stata condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di furto, applicata quale titolo di reato contestato all'imputata

  • art. 61 cod. pen. nn. 7 e 11

    Richiamata per la valutazione delle circostanze (incidenza sulla pena); la Corte ha ritenuto rilevante l'abuso del rapporto domestico nella valutazione della gravità

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Norma relativa alla notifica degli atti agli indagati/parti; la Corte ha rilevato che l'avviso fu notificato presso il domicilio eletto e al difensore

  • art. 97 comma 4 cod. proc. pen.

    Prevede la nomina d'ufficio del difensore in caso di assenza; rilevata come fattore che garantì la funzione difensiva in udienza

  • art. 161 comma 4 cod. proc. pen.

    Disciplina l'inidoneità dell'elezione di domicilio quando il difensore rinuncia e non accetta più le notifiche; la Corte ha ritenuto che tale inidoneità si è verificata solo successivamente alla prima udienza

  • art. 604 comma 5-bis cod. proc. pen. (formulazione anteriore alla riforma)

    Norma riferita alla disciplina dell'eccezione per mancata conoscenza del giudizio; la Corte ha applicato la versione previgente e ha ritenuto non preclusa l'eccezione presentata nei motivi aggiunti

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso un difensore di fiducia è efficace fino al momento in cui la rinuncia del difensore, comunicata e operante, renda l'elezione inidonea: la conoscenza del processo è valutata in base agli atti e alle notifiche effettivamente ricevute fino a quel momento
  • La rinuncia al mandato del difensore domiciliatario, se comunicata dopo una prima udienza in cui il difensore era stato comunque avvisato e ha operato, non determina automaticamente la nullità del giudizio già celebrato
  • La sostituzione d'ufficio del difensore (art. 97, comma 4) e la concreta attività difensiva esercitata in udienza rafforzano la validità del contraddittorio e dell'effettiva conoscenza del processo
  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla valutazione delle prove è limitato: non può riesaminare i fatti nel merito ma verifica soltanto la presenza di una motivazione logica e non contraddittoria da parte del giudice di merito
  • Il riconoscimento fotografico da parte della parte offesa, integrato dal quadro temporale e dalle circostanze di esclusività di accesso all'abitazione, può costituire elemento utile per la formazione del convincimento, purché valutato insieme ad altri elementi probatori
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con la gravità del fatto e con l'abuso di relazione domestica; l'assenza di elementi positivi nuovi in sede di impugnazione rende difficile rimettere in discussione tale valutazione

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