Sentenza n. 16583/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio n. G03384/2023, pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 28/03/2023, recante la definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili per l'anno 2021 alle strutture private per le prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria e Covid, nella parte in cui omette erroneamente di considerare e remunerare una parte della produzione erogata dalla ricorrente; - ove necessario, delle note della ASL Roma 6 n. 19367 del 26.03.2021, n. 4458 del 20.01.2022, n. 32692 del 17.05.2023 (acuti Grottaferrata); n. 4458 del 20.01.2022; n. 32692 del 17.05.2023 (riabilitazione Grottaferrata); n. 88747 del 23.12.2022 (farmaci Grottaferrata); - ove necessario, delle note della ASL Roma 5 n. 16575 del 18.04.2023 (riabilitazione Medicus), n. 16580 del 18.04.2023 (acuti Covid Medicus), n. 16582 del 18.04.23 (riabilitazione Villa Dante), n. 16583 del 18.04.23 (medicina no-Covid Villa Dante), n. 16585 del 18.04.23 (lungodegenza Villa Dante); - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale e note delle ASL di definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili per il 2021 alle strutture private per prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria e Covid, nella parte in cui non remunerano una parte della produzione erogata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, gestore di diverse case di cura accreditate e contrattualizzate, ha impugnato la determinazione della Regione Lazio n. G03384/2023 e gli atti delle ASL Roma 5 e Roma 6 relativi alla remunerazione delle prestazioni ospedaliere del 2021. Non contestava i criteri regionali astratti di calcolo, ma sosteneva che i saldi fossero stati determinati in modo errato e non corrispondente ai dati inseriti nel sistema, con illogicità e contraddittorietà, senza contraddittorio e senza adeguata motivazione, in violazione degli artt. 7 e 3 della l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, senza esaminare nel merito le censure sul calcolo, sulla motivazione e sulla mancata partecipazione. Ha ritenuto che la controversia riguardasse l’applicazione dei criteri già definiti e la quantificazione economica delle prestazioni nell’ambito del rapporto convenzionale, senza contestazione dell’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali: si tratta quindi di una controversia relativa a obbligo e pretesa, non a potere e interesse legittimo. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., salvi gli effetti della domanda e ferme le eventuali preclusioni e decadenze. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
la questione posta sia estranea alla dinamica del binomio potere-interesse e si presti ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, in quanto si colloca «nella fase relativa allo svolgersi del rapporto convenzionale in essere ed attiene alle modalità di quantificazione delle prestazioni da riconoscersi, ossia ha ad oggetto l’applicazione dei criteri di quantificazione», con ciò che ne consegue in termini di sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia (il cui thema decidendum non involge alcun profilo legato all'esercizio da parte della p.a. di poteri autoritativi) in coerenza con quanto previsto dall’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La controversia sulla quantificazione economica delle prestazioni rese da una struttura privata accreditata, quando riguarda l’applicazione di criteri già fissati e non l’esercizio di poteri autoritativi, appartiene alla giurisdizione ordinaria.
art. 11, comma 2, c.p.a.
davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto, ex art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme restando le eventuali preclusioni e le decadenze intervenute.
Dichiarato il difetto di giurisdizione, la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme le preclusioni e le decadenze già maturate.
Massime di principio
- Le controversie tra una struttura sanitaria privata accreditata e l’amministrazione sulla quantificazione della remunerazione delle prestazioni, quando non sono contestati i criteri generali ma soltanto la loro applicazione ai dati e alle prestazioni del caso concreto, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario: si collocano nella fase esecutiva del rapporto convenzionale e attengono a obblighi e pretese, non all’esercizio di un potere amministrativo autoritativo.
- La distinzione ai fini del riparto di giurisdizione dipende dall’oggetto sostanziale della contestazione: la mera verifica o quantificazione economica delle prestazioni sulla base di criteri previamente concordati non costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, anche quando la controversia investe un accertamento tecnico.
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