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Ordinanza

Ordinanza n. 913/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento D.A.C.U.R. n. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Como in data 22.5.2026 e notificato in data 29.5.2026, con il quale è stato vietato al ricorrente «l’accesso all’area individuata dall’art. 10 comma 4 Allegato A1 – Capo IV - “Misure particolari a tutela della sicurezza e del decoro di specifiche aree urbane” del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Como, ovvero l’area ricompresa tra -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-», per un periodo di mesi sei (6) dalla data di notifica; (ii) del «verbale di notifica di ordine di allontanamento n. -OMISSIS-» emesso dalla Questura di Como – Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in data 1.4.2026 e del «Verbale di notifica di ordine di allontanamento n. -OMISSIS-» emesso dalla Polizia Locale di Como in data 1.5.2026; (iii) e comunque di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, conseguente e connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202602551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO urbano questorile della durata di sei mesi, ordini di allontanamento e atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento D.A.C.U.R. adottato dal Questore della Provincia di Como il 22 maggio 2026, notificato il 29 maggio 2026, con cui gli è stato vietato per sei mesi l'accesso a una specifica area urbana individuata dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Como. Sono stati inoltre impugnati due verbali di notifica di ordini di allontanamento, rispettivamente emessi dalla Questura di Como il 1° aprile 2026 e dalla Polizia Locale di Como il 1° maggio 2026, nonché gli atti presupposti, conseguenti e connessi. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, riservando al merito ogni valutazione sulle questioni giuridiche prospettate. In sede cautelare il ricorrente ha rappresentato, tra l'altro, un pregiudizio all'attività lavorativa e ulteriori lesioni derivanti dalle limitazioni alla libertà di circolazione.

La decisione

Il TAR ha respinto le specifiche misure cautelari richieste, ritenendo insussistente il periculum in mora. Il pregiudizio lavorativo è stato considerato superato dalla sopravvenuta autorizzazione questorile dell'8 luglio 2026, che ha abilitato il ricorrente ad accedere e sostare vicino al molo utilizzato dal datore di lavoro. Le ulteriori limitazioni alla libertà di circolazione non sono state ritenute, allo stato, idonee a cagionare un danno grave e irreparabile ai diritti fondamentali, anche perché il provvedimento consente di richiedere alla Questura autorizzazioni specifiche per sopravvenute esigenze di mobilità, salute e lavoro. Il Collegio ha tuttavia ritenuto opportuno salvaguardare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza pubblica del 4 novembre 2026. Ha inoltre disposto l'acquisizione, presso la Questura di Como, di tutti gli atti istruttori sottesi al DASPO, da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita definizione del giudizio, di fissare con priorità la trattazione del merito invece di concedere le misure cautelari richieste.

  • art. 57 c.p.a.

    Posto a fondamento della compensazione delle spese della fase cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la dimostrazione di un periculum in mora attuale, consistente in un danno grave e irreparabile; il pregiudizio non sussiste quando l'amministrazione abbia adottato, nelle more del giudizio, un'autorizzazione idonea a neutralizzare il danno lavorativo dedotto.
  • Le limitazioni alla libertà di circolazione derivanti da un DASPO urbano non integrano, allo stato cautelare, un danno grave e irreparabile quando il destinatario possa chiedere autorizzazioni specifiche per esigenze sopravvenute di mobilità, salute o lavoro.
  • Quando manchi il periculum necessario per sospendere l'atto, ma le questioni prospettate meritino una rapida definizione, il giudice può respingere le misure cautelari richieste e, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissare sollecitamente l'udienza di merito.
  • In vista della decisione di merito, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito degli atti istruttori sottesi al provvedimento impugnato, stabilendo un termine per l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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