Sentenza del 20/05/2016 n. 677 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IVA -Deposito IVA - frode - inesistenza soggettiva dell'operazione - detraibilitàdell'imposta - non sussiste - deducibilità del costo - omessa provadell'inerenza - non consegue. Frode IVA - consapevolezza - settore diriferimento - limitata concentrazione geografica degli operatori - conoscenzadelle caratteristiche di controparte - è esigibile. Dall'inesistenzasoggettiva di un'operazione (rappresentata anche attraverso l'utilizzoartificioso di un deposito IVA) deriva non solo l'impossibilità di detrarrel'imposta addebitata, ma anche di dedurre il relativo costo se il contribuentenon ne dimostra l'effettiva inerenza, competenza, certezza, determinatezza (odeterminabilità). Il contribuente non può invocare la non consapevolezza dellafrode perpetrata e delle caratteristiche della sua controparte quando, avutoriguardo al settore produttivo di riferimento (nel caso di specie, concia dellepelli) pressoché tutti gli operatori economici sono concentrati in un'areageograficamente ristretta e sussiste una profonda conoscenza reciproca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava il recupero relativo a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e inserite in una frode IVA mediante l'utilizzo artificioso di un deposito IVA. Sosteneva, inoltre, di non essere consapevole della frode e chiedeva il riconoscimento sia della detrazione dell'IVA sia della deducibilità dei costi. La contestazione riguardava anche la possibilità di ignorare le caratteristiche della controparte, nonostante la limitata concentrazione geografica degli operatori del settore e la loro presumibile conoscenza reciproca.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Dall'inesistenza soggettiva dell'operazione deriva l'indetraibilità dell'IVA, anche quando la frode sia realizzata attraverso un deposito IVA utilizzato in modo artificioso. Il costo non è inoltre deducibile se il contribuente non dimostra effettiva inerenza, competenza, certezza e determinatezza o determinabilità. È stata esclusa anche la non consapevolezza della frode, poiché, in un settore caratterizzato da una forte concentrazione territoriale e da rapporti conoscitivi tra operatori, era esigibile una maggiore diligenza nella verifica della controparte.
Norme richiamate
Disciplina IVA sulla detrazione dell'imposta
L'IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti non è detraibile quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.
Disciplina fiscale della deducibilità dei costi
La deduzione richiede la prova dell'effettività e dell'inerenza del costo, nonché della sua competenza, certezza e determinatezza o determinabilità. In mancanza di tale prova, il costo collegato a un'operazione soggettivamente inesistente non è deducibile.
Disciplina dei depositi IVA
L'utilizzo artificioso di un deposito IVA non impedisce di qualificare l'operazione come parte di una frode e non consente di conservare il diritto alla detrazione.
Massime di principio
- La soggettiva inesistenza dell'operazione può comportare sia l'indetraibilità dell'IVA sia, autonomamente, l'indeducibilità del costo se non ne viene provata l'effettiva inerenza e certezza.
- L'impiego di un deposito IVA non sana un'operazione fittizia né esclude le conseguenze fiscali della frode.
- Il contribuente deve adottare verifiche proporzionate al settore e al contesto commerciale; la conoscenza diffusa degli operatori in un'area ristretta può rendere esigibile una maggiore consapevolezza delle anomalie.
- La buona fede non è sufficiente se esistono elementi oggettivi che avrebbero dovuto indurre il contribuente a verificare la reale operatività e affidabilità della controparte.
- Per dedurre un costo non basta la sua contabilizzazione o la fattura: occorre dimostrarne effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità.
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