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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07117/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria del credito)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dall’originaria banca nei suoi confronti quale fideiussore di una società debitrice principale, per un debito derivante da un rapporto di conto corrente e da un mutuo ipotecario. Rigettata l’opposizione in primo grado e poi anche l’appello, ha chiesto la cassazione deducendo tre gruppi di censure: 1) violazione delle regole sulla querela di falso, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente imposto la querela di falso contro il verbale assembleare della società debitrice, avrebbe ignorato una presunta alterazione successiva del testo della delibera e avrebbe attribuito d’ufficio alla banca la qualità di terzo e all’amministratore societario poteri di stipula nonostante la dedotta limitazione assembleare; 2) violazione degli artt. 1362-1371 c.c. e vizio motivazionale sull’interpretazione della delibera assembleare, assumendo che il dato corretto non fosse l’importo di euro 300.000 ma un diverso importo; 3) violazione degli artt. 2697, 112 e 115 c.p.c. e omessa considerazione di un fatto decisivo, perché la contestazione sull’effettiva erogazione del mutuo sarebbe stata tempestiva e la Corte d’appello avrebbe invertito l’onere della prova, trascurando anche che parte della somma era stata poi girocontata alla banca per estinguere un prefinanziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, che il secondo si risolvesse in una richiesta di nuova valutazione del merito e che il terzo fosse in parte precluso e in parte infondato/inammissibile, anche perché la Corte territoriale aveva correttamente distinto tra contestazione dell’erogazione e contestazione del successivo utilizzo delle somme e aveva applicato il criterio di riparto dell’onere probatorio. La Corte ha inoltre valorizzato la natura abusiva del ricorso, condannando il ricorrente alle spese, a un’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e dando atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2475-bis c.c.

    La eventuale limitazione dei poteri dell’amministratore non è opponibile al terzo in assenza di prova che quest’ultimo abbia agito dolosamente in danno della società.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte lo richiama come parametro per valutare la tardività della contestazione e la relevatio ab onere probandi, escludendo il vizio dedotto dal ricorrente.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di ultrapetizione è stata ritenuta non decisiva e comunque non idonea a scalfire le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    Non è stata ravvisata una violazione del riparto dell’onere della prova: il motivo si è risolto in una critica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • artt. 1362-1371 c.c.

    Le censure sull’interpretazione della delibera assembleare sono state ritenute meramente dirette a ottenere una diversa lettura del documento, non una reale violazione dei canoni ermeneutici.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La censura è stata reputata radicalmente inammissibile anche per la preclusione conseguente alla doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    È stata richiamata la preclusione al vizio motivazionale in presenza di doppia conforme, non essendo stata allegata una diversità di percorso decisionale tra primo e secondo grado.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile e pretestuoso integra abuso del processo e giustifica la condanna a una somma equitativa ulteriore.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Richiamati per affermare che, in caso di ricorso prima facie infondato, è superfluo disporre l’integrazione del contraddittorio o la rinnovazione della notifica.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non contesta specificamente tutte le rationes, anche sotto il profilo motivazionale.
  • Le censure che mirano soltanto a ottenere una diversa lettura del documento o una nuova valutazione del fatto non integrano violazione di legge né vizio motivazionale rilevante in cassazione.
  • La deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. è inammissibile se, in realtà, si contesta la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
  • L’eventuale limitazione interna dei poteri dell’amministratore non è opponibile al terzo che contratti con la società, salvo prova che il terzo abbia agito intenzionalmente a danno della società.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso salvo specifiche allegazioni sulla diversità dei percorsi decisionali dei giudici di merito.
  • La proposizione di un ricorso per cassazione manifestamente inammissibile e reiterativo di questioni già svolte in appello può integrare abuso del processo e legittimare la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneMutuoAmministratoriImpugnazioniProve
RamiContrattiSocietarioProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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