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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23491/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore già dipendente di azienda privata del gas, poi collocato in mobilità, che aveva versato contributi al fondo integrativo previsto dalla legge n. 1084/1971. Dopo la liquidazione della pensione di anzianità, il pensionato chiedeva che, ai fini della quantificazione del trattamento, fossero computati anche i contributi versati al fondo integrativo almeno fino al 31 dicembre 2011 e che gli fossero corrisposte le differenze. La Corte d’appello aveva accolto la domanda ritenendo che il lavoratore avesse proseguito validamente i versamenti volontari fino al 2013 e che, comunque, avesse maturato i requisiti per la pensione di anzianità secondo l’AGO. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 16, n. 3, della legge n. 1084/1971, come sostituito dalla legge n. 61/1987 e interpretato autenticamente dalla legge n. 559/1988. Secondo l’Istituto, alla data del 31 dicembre 2011 il lavoratore non avrebbe ancora maturato il diritto alla pensione di anzianità secondo le regole AGO, per cui non sarebbe stato legittimo computare la contribuzione integrativa; in sostanza, la censura mirava a sostenere che l’interruzione dei versamenti al fondo implicasse rinuncia alla facoltà di avvalersi del trattamento integrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’INPS. Ha rilevato che il motivo non si confrontava adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza d’appello, poiché l’Istituto si limitava a contestare in modo generico l’insussistenza, al 31 dicembre 2011, del diritto alla pensione di anzianità secondo l’AGO, senza spiegare perché non ricorressero i presupposti valorizzati dalla Corte territoriale. La Cassazione ha ritenuto condivisibile il passaggio della sentenza impugnata secondo cui la perentorietà del termine per il versamento dei contributi non elimina la possibilità di proseguire volontariamente i versamenti fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici e non comporta, di per sé, rinuncia al trattamento integrativo. Ne è derivata la conferma della decisione di merito favorevole al pensionato; l’INPS è stato inoltre condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 16, n. 3, legge n. 1084/1971

    La disposizione, come modificata nel 1987 e interpretata autenticamente nel 1988, richiede che l’iscritto cessi dal servizio e abbia diritto alla pensione di anzianità secondo le norme AGO; la Corte d’appello ha ritenuto integrati tali presupposti.

  • legge n. 61/1987, art. 1, comma 10

    Ha sostituito il n. 3 dell’art. 16 della legge n. 1084/1971, ampliando e precisando i requisiti per la pensione complessiva.

  • legge n. 559/1988, art. 1

    Ha interpretato autenticamente il n. 3 dell’art. 16 della legge n. 1084/1971 nel senso che la disposizione si applica agli iscritti che cessino dal servizio pur non avendo compiuto 60 anni, purché possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al fondo e abbiano diritto alla pensione di anzianità secondo l’AGO.

  • art. 8 d.lgs. n. 184/1997

    I termini per il versamento della contribuzione volontaria sono perentori; il ritardo comporta il rimborso delle somme, salvo imputazione al trimestre precedente su richiesta dell’interessato.

  • art. 38, comma 5, legge n. 289/2002

    Consente ai lavoratori iscritti al fondo integrativo del gas di proseguire volontariamente il versamento dei contributi fino al conseguimento dei requisiti per la prestazione, in presenza di contestuale contribuzione nell’AGO, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011

    Richiamato quale base della cd. prima salvaguardia, rilevante ai fini del diritto alla pensione di anzianità del lavoratore.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale in Cassazione, richiamata per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a una contestazione generica del risultato raggiunto dal giudice di merito.
  • La perentorietà del termine per il versamento della contribuzione volontaria non esclude, di per sé, la facoltà di proseguire i versamenti per i periodi successivi fino alla maturazione della pensione; il ritardo può incidere sul singolo trimestre, ma non comporta automaticamente rinuncia alla prestazione integrativa.
  • Il diritto alla pensione integrativa resta condizionato al completamento del periodo minimo di contribuzione richiesto; una volta raggiunto tale requisito, i contributi utili devono essere valorizzati secondo la disciplina speciale applicabile.
  • L’interruzione temporanea o parziale dei versamenti al fondo integrativo non può essere qualificata come rinuncia implicita al trattamento, in mancanza di univoci elementi che manifestino tale volontà.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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