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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33889/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società contribuente, di un’intimazione di pagamento relativa a 23 cartelle esattoriali. La Corte tributaria di appello aveva ritenuto rituale la notifica di una parte delle cartelle e, per le altre, aveva confermato la decisione di primo grado che ne aveva escluso la prova della notifica; aveva inoltre respinto la dedotta prescrizione dei crediti, ritenendola soggetta a termine decennale. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 58 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, per travisamento della prova: secondo la ricorrente, i giudici di merito avevano erroneamente ritenuto non provata la notifica di alcune cartelle, benché la documentazione in atti dimostrasse la notifica via PEC all’indirizzo della società. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con due motivi: il primo contestando, sempre per violazione di norme processuali e sostanziali, la ritenuta ritualità della notifica di numerose cartelle; il secondo deducendo la violazione dell’art. 2953 c.c. e sostenendo che, essendo invalide le notifiche, i crediti dovevano considerarsi prescritti. In sede preliminare la società ha anche chiesto l’interruzione del giudizio per intervenuta liquidazione giudiziale, istanza respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte ha escluso l’interruzione del giudizio di cassazione per l’apertura della liquidazione giudiziale della parte resistente, affermando che il giudizio di cassazione ha struttura officiosa e non è soggetto alle regole sull’interruzione. Nel merito, ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ritenendo fondato il vizio di travisamento della prova: la Corte di merito non aveva correttamente valutato la documentazione relativa alle notifiche via PEC delle cartelle indicate nel motivo, omettendone il contenuto o travisandolo. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società, perché il primo motivo era generico, aspecifico e non autosufficiente, mentre il secondo era parimenti aspecifico e privo di autosufficienza, non indicando con precisione per quali tributi sarebbe maturata la prescrizione e non confrontandosi con gli atti interruttivi richiamati dai giudici di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato quale parametro violato per il dedotto travisamento della prova e l’erronea valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla valutazione delle prove, ritenuta violata per avere il giudice di merito travisato gli esiti documentali sulle notifiche.

  • art. 58 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo principale come norma processuale tributaria asseritamente violata nella valutazione della prova documentale.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Richiamato in relazione alle modalità di notifica delle cartelle di pagamento.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare un vizio processuale consistente nel travisamento della prova e nell’erronea percezione del contenuto documentale.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per distinguere l’errore revocatorio dal travisamento della prova deducibile in cassazione quando il fatto probatorio è controverso.

  • art. 143 d.lgs. 14/2019

    Invocato dalla parte resistente per chiedere l’interruzione del processo in ragione dell’apertura della liquidazione giudiziale, richiesta respinta dalla Corte di cassazione.

  • art. 137 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di notifica degli atti, come parte della disciplina generale delle notificazioni.

  • art. 138 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di notifica degli atti, come parte della disciplina generale delle notificazioni.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di notifica degli atti, come parte della disciplina generale delle notificazioni.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di notifica degli atti, come parte della disciplina generale delle notificazioni.

  • art. 141 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di notifica degli atti, come parte della disciplina generale delle notificazioni.

  • art. 142 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di notifica degli atti, come parte della disciplina generale delle notificazioni.

  • art. 143 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di notifica degli atti, come parte della disciplina generale delle notificazioni.

  • art. 144 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di notifica degli atti, come parte della disciplina generale delle notificazioni.

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di notifica degli atti, come parte della disciplina generale delle notificazioni.

  • art. 146 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di notifica degli atti, come parte della disciplina generale delle notificazioni.

  • art. 147 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di notifica degli atti, come parte della disciplina generale delle notificazioni.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di notifica degli atti, come parte della disciplina generale delle notificazioni.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di notifica degli atti, come parte della disciplina generale delle notificazioni.

  • art. 150 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di notifica degli atti, come parte della disciplina generale delle notificazioni.

  • art. 151 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di notifica degli atti, come parte della disciplina generale delle notificazioni.

  • art. 8 l. 890/1982

    Richiamato dal ricorso incidentale in tema di notificazione, a sostegno della dedotta invalidità delle notifiche delle cartelle.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale in tema di riparto dell’onere della prova sulla rituale notificazione delle cartelle.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale per sostenere la prescrizione dei crediti in difetto di valida notifica delle cartelle.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per porre a carico della parte soccombente in incidentale l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo conseguente all’esito del ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova è deducibile in cassazione come vizio processuale quando attiene a una svista sul fatto probatorio oggetto di discussione tra le parti; resta invece riservato alla revocazione per errore di fatto solo quando ricorrano i presupposti dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e il fatto probatorio non sia stato controverso.
  • In tema di ricorso per cassazione, le censure devono essere specifiche e autosufficienti: chi deduce l’omessa o irrituale notificazione di atti impositivi deve indicare con precisione gli atti, il vizio allegato, gli elementi documentali e il loro contenuto decisivo.
  • La contestazione della prescrizione dei crediti tributari non può essere formulata in modo generico: occorre indicare per quali singoli tributi e per quali periodi sia maturata, confrontandosi con gli eventuali atti interruttivi valorizzati dai giudici di merito.
  • La notifica delle cartelle di pagamento a mezzo PEC, se documentalmente provata, può fondare la definitività degli atti presupposti e precludere contestazioni tardive sui relativi crediti.
  • Nel giudizio di cassazione non opera, di regola, l’interruzione per eventi che colpiscono la parte, compresa l’apertura di una procedura concorsuale, poiché il procedimento ha struttura officiosa e prosegue indipendentemente dalle vicende soggettive delle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileTributiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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