Cassazione Penale, Sentenza n. 28692/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Casalnuovo era stato condannato in appello per il reato di falsità in attestazioni e certificazioni (art. 76 d.P.R. n. 445/2000 in relazione agli artt. 46 e 47 e art. 483 c.p.), per aver dichiarato di essere unico proprietario dell'area su cui ricadevano 123 alberi, mentre almeno 12-13 di essi insistevano su aree di terzi, il che aveva consentito il taglio degli alberi. In Cassazione ha proposto tre motivi: 1) vizio procedurale per presunta nullità dell'appello per impossibilità di richiedere la trattazione orale a causa del complesso quadro normativo di gennaio 2023; 2) censure di merito sull'ammissibilità della costituzione di parte civile, sull'oggettività della fattispecie (la falsa dichiarazione non si estenderebbe al successivo taglio) e sulla mancanza di prova del dolo e dell'effettiva falsità in mancanza dell'accertamento del confine reale; 3) difetto di correlazione tra accusa e sentenza perché la decisione avrebbe valorizzato il taglio degli alberi anziché la sola dichiarazione mendace.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che non era stata presentata alcuna richiesta di trattazione orale in tempo utile e che la normativa transitoria (art. 5-duodecies legge n. 199/2022 in modifica dell'art. 94, c. 2 d.lgs. n. 150/2022) manteneva l'obbligo di chiedere la discussione orale almeno quindici giorni liberi prima dell'udienza per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023. Sul secondo motivo ha confermato che i delitti contro la fede pubblica sono plurioffensivi e possono ledere anche interessi privati, legittimando la costituzione di parte civile; ha ritenuto adeguati gli accertamenti che hanno dimostrato la falsità ideologica della dichiarazione, con sufficiente supporto catastale e senza che la difesa avesse documentato il cosiddetto confine di fatto; ha inoltre ritenuto che il dolo, anche nella forma del dolo eventuale, potesse essere desunto dalle circostanze, tra cui controversie civili pendenti e incongruenze con i dati catastali. Sul terzo motivo ha osservato che la sentenza ha chiaramente inquadrato il fatto come falsa dichiarazione e che i riferimenti al taglio degli alberi erano elementi probatori indicativi della consapevolezza della falsità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi euro 3.600,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000
Norma sulla responsabilità penale per false attestazioni o dichiarazioni nelle autocertificazioni; qui applicata per la falsa attestazione di proprietà in una comunicazione di inizio lavori.
artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000
Norme che disciplinano le autodichiarazioni e le attestazioni sostitutive di certificazioni e notorietà; la sentenza valuta la mendacità della dichiarazione resa ai fini edilizi.
art. 483 c.p.
Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici o in scritture private destinate all'efficacia verso terzi; applicata alla dichiarazione di proprietà che ha abilitato l'attività edilizia.
art. 5-duodecies legge n. 199/2022 (modifica art. 94, comma 2 d.lgs. n. 150/2022)
Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.
Proroga della disciplina emergenziale relativa alle impugnazioni per il primo semestre 2023; la Corte ne trae la conseguenza che per gli appelli fissati in quei giorni rimaneva l'onere di chiedere la trattazione orale con almeno quindici giorni liberi di anticipo.
art. 81 c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti; la Corte d'appello aveva concesso le circostanze generiche, risultanti nella sospensione condizionale della pena.
art. 74 c.p.p.
Norma procedurale sulla costituzione di parte civile; la Corte ha ritenuto la legittimazione delle parti civili nei reati contro la fede pubblica.
art. 606 c.p.p.
Criteri di motivazione delle impugnazioni in Cassazione; la Corte ha valutato i vizi dedotti e li ha ritenuti inammissibili o infondati.
artt. 521 e 522 c.p.p.
Norme sul dispositivo e motivazione della sentenza; richiamate in relazione alla presunta difformità tra accusa e decisione, contestazione ritenuta infondata.
Massime di principio
- Per le impugnazioni fissate nei primi mesi del 2023 occorre verificare la normativa transitoria applicabile e, se prevista, rispettare il termine perentorio di richiesta della trattazione orale (quindici giorni liberi prima dell'udienza), altrimenti la relativa eccezione rischia di essere tardiva.
- Nei reati contro la fede pubblica (false attestazioni/autocertificazioni) anche soggetti privati la cui sfera giuridica venga concretamente interessata dall'atto possono essere considerati persone offese e costituirsi parte civile.
- La configurazione della falsità ideologica può essere sostenuta da accertamenti documentali (es. dati catastali) e la mancata produzione di elementi probatori alternativi (es. confine di fatto) da parte dell'imputato indebolisce la sua difesa; la corte può ritenere provata la falsità se il confronto documentale è chiaro.
- Il dolo, inclusa la forma del dolo eventuale, può essere desunto da circostanze quali controversie pendenti, incongruenze oggettive con dati ufficiali e comportamenti successivi (ad es. il compimento di attività per le quali la dichiarazione aveva abilitato l'intervento).
- Per sostenere un vizio di correlazione tra accusa e sentenza è necessario dimostrare che la decisione giudiziaria abbia effettivamente fondato la condanna su un fatto materialmente e giuridicamente diverso da quello contestato; semplici riferimenti a condotte successive possono essere interpretati come elementi indicativi della consapevolezza dell'imputato e non come elemento autonomo del titolo di reato.
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