Sentenza del 08/06/2015 n. 1313 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cartella di pagamento - Iscrizione a ruolo degli interessi - Calcolo - Specificazione dei giorni - Mancanza - Carenza di motivazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. L'iscrizione a ruolo degli interessi è stata ritenuta illegittima per difetto di motivazione, poiché la cartella deve contenere elementi sufficienti a consentire al contribuente di ricostruire e controllare il calcolo degli interessi, inclusa l'indicazione dei giorni computati.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'iscrizione a ruolo degli interessi per carenza di motivazione. La cartella indicava l'importo di riferimento e il tasso applicato, ma non specificava il numero dei giorni considerati per il calcolo, né chiariva se fossero stati inclusi il giorno iniziale e quello finale. Tale omissione impediva al contribuente di verificare la correttezza dell'importo richiesto.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento deve consentire al contribuente di verificare concretamente la correttezza della pretesa tributaria.
- Per gli interessi non è sufficiente indicare soltanto la base di calcolo e il tasso applicato: devono essere indicati anche il periodo considerato e il numero dei giorni, o comunque gli elementi necessari per ricostruirli.
- L'omessa indicazione dei giorni può determinare un difetto di motivazione quando impedisce di verificare se siano stati correttamente computati il giorno iniziale e quello finale.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare la cartella se il calcolo degli interessi non è trasparente, verificabile e adeguatamente motivato.
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