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Sentenza

Sentenza n. 12310/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del Decreto Ministeriale n. 267/2007 che disciplina le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento e del Decreto Ministeriale n. 83/2008 che definisce le Linee Guida di attuazione del medesimo DM 267/2007, aventi efficacia su tutto il territorio nazionale, nella parte in cui dispongono che i requisiti per la concessione della parità debbano sussistere al 31 marzo, restringendo il termine previsto dall’impianto sulla parità scolastica e, in ogni caso, ove venissero interpretati nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. -OMISSIS-, con cui si elencano le istituzioni scolastiche cui non è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall’a.s. 2025/2026, nella parte in cui figura l’istituto ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. -OMISSIS-, con cui si elencano le istituzioni scolastiche cui è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall’a.s. 2025/2026, nella parte in cui non figura l’istituto ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Ufficio IV, n. -OMISSIS- con cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026 presentata dall’-OMISSIS-; - della presupposta nota dell’USR Campania prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026, sempre ove interpretata nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede, e quindi ove interpretata nel senso di cui al provvedimento impugnato in questa sede; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, ai predetti provvedimenti e al diniego di riconoscimento della parità scolastica di cui sopra.

Giustizia amministrativa202510233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del riconoscimento della parità scolastica per l’anno scolastico 2025/2026, nonché gli atti presupposti e gli elenchi dell’USR relativi alle istituzioni cui la parità è stata negata o riconosciuta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’istituto ha contestato il diniego della parità scolastica e, in parte qua, i decreti ministeriali n. 267/2007 e n. 83/2008 e la nota dell’USR relativa alla presentazione delle istanze. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della legge n. 62/2000, dei principi costituzionali e della legge n. 241/1990, sostenendo che i requisiti dovessero essere posseduti o documentati anche successivamente al 31 marzo, mediante autocertificazione e verifiche durante l’anno scolastico. Con il secondo motivo ha sostenuto che la documentazione richiesta dall’amministrazione — progetto educativo, PTOF, disponibilità e conformità dei locali, arredi e attrezzature, dati sugli alunni e sulle classi — introducesse requisiti ulteriori rispetto alla legge n. 62/2000. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione del contraddittorio e dell’obbligo di motivazione, deducendo che il diniego non avrebbe considerato adeguatamente le controdeduzioni e la documentazione trasmessa dopo il preavviso di rigetto. Con il quarto motivo ha affermato di avere comunque dimostrato il possesso dei requisiti, richiamando documentazione relativa alla sicurezza, all’agibilità, all’idoneità igienico-sanitaria e strutturale, agli impianti, agli arredi, alle attrezzature e alla programmazione didattica. L’amministrazione ha dedotto che, nonostante il preavviso di rigetto e la possibilità di regolarizzazione, permanevano numerose carenze documentali e gravi irregolarità strutturali e funzionali, tra cui l’inidoneità o incompletezza della documentazione sui locali, sull’agibilità, sulla sicurezza antincendio, sull’RSPP, sugli impianti, sull’idoneità igienico-sanitaria, sulla destinazione urbanistica, sulle barriere architettoniche, sulla palestra e sulla documentazione didattica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum degli studenti iscritti all’istituto, ritenendo che essi avessero prospettato una lesione attuale e diretta della propria sfera giuridica e fossero quindi titolari di una legittimazione autonoma all’impugnazione. L’intervento non poteva essere utilizzato per eludere i termini di proposizione del ricorso autonomo né per ampliare il thema decidendum. Il ricorso principale è stato respinto. Il Collegio ha affermato che l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e didattici grava integralmente sull’istituto richiedente e che tali requisiti devono sussistere già al 31 marzo, termine funzionale alla programmazione dell’anno scolastico, alla tutela degli studenti e all’organizzazione dei controlli amministrativi. Il soccorso procedimentale consente di regolarizzare la documentazione, ma non permette di acquisire successivamente requisiti fondamentali originariamente inesistenti né di svuotare l’onere di allegazione. Il punto 3.6 del D.M. n. 83/2008 è stato ritenuto meramente esplicativo degli elementi documentali necessari per verificare i requisiti previsti dalla legge n. 62/2000, non introduttivo di requisiti nuovi. L’amministrazione ha correttamente attivato il contraddittorio mediante preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, ha consentito all’istituto di presentare integrazioni e ha valutato anche la documentazione successivamente prodotta. Il diniego è risultato adeguatamente motivato in relazione alla permanenza di molteplici carenze documentali e irregolarità strutturali e funzionali. Il Collegio ha inoltre rilevato che il provvedimento era plurimotivato: ciascuna autonoma ragione sufficiente a sorreggerlo avrebbe reso irrilevante l’eventuale caducazione di una singola motivazione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 4, 5 e 6, l. 62/2000

    La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei requisiti previsti, si impegnano a dare attuazione alle finalità del sistema nazionale di istruzione; il Ministero accerta l’originario possesso e la permanenza dei requisiti.

    La norma pone a carico dell’istituto richiedente l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e didattici e attribuisce all’amministrazione il potere-dovere di verificarne l’originaria sussistenza e la permanenza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’amministrazione deve comunicare le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza e consentire all’istante di presentare osservazioni e documenti; nel caso concreto tale contraddittorio è stato ritenuto correttamente instaurato.

  • D.M. 267/2007

    Disciplina le modalità procedimentali per il riconoscimento e il mantenimento della parità scolastica, compreso l’onere di trasmissione della documentazione rilevante.

  • D.M. 83/2008, punto 3.6

    Specifica la documentazione necessaria per consentire all’amministrazione la verifica dei requisiti previsti dalla legge n. 62/2000, senza introdurre requisiti ulteriori.

  • art. 4 D.M. 83/2008

    Attribuisce all’Ufficio Scolastico Regionale la verifica della completezza e regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal gestore.

  • art. 28 c.p.a.

    Consente l’intervento volontario soltanto a chi abbia una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente principale e non possa tutelarla direttamente; non può essere utilizzato per eludere il termine di impugnazione da parte di soggetti titolari di autonoma legittimazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti questioni rilevate d’ufficio, come avvenuto per l’inammissibilità dell’intervento.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    L’accoglimento dell’appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito non comporta la sospensione degli atti impugnati né attribuisce il bene della vita richiesto.

  • art. 65, comma 2, d.lgs. 81/2008

    È stato richiamato con riferimento all’autorizzazione in deroga per l’utilizzo di locali seminterrati, la cui mancata documentazione ha concorso alle carenze rilevate dall’amministrazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento della parità scolastica, l’istituto richiedente deve possedere e dimostrare già entro il termine previsto per la presentazione dell’istanza tutti i requisiti strutturali, organizzativi e didattici necessari per operare nell’anno scolastico successivo; il termine risponde a esigenze di tutela degli studenti, programmazione amministrativa e svolgimento dei controlli.
  • Il soccorso procedimentale e il contraddittorio instaurato ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 consentono di integrare o regolarizzare la documentazione, ma non possono trasformarsi nello strumento per acquisire successivamente requisiti fondamentali originariamente inesistenti o per eludere l’onere di allegazione posto a carico dell’istante.
  • La documentazione richiesta dai decreti ministeriali attuativi della disciplina sulla parità scolastica è legittima quando serve a rendere verificabili i requisiti previsti dalla legge, senza introdurre presupposti sostanziali ulteriori rispetto a quelli legislativi.
  • Quando l’amministrazione abbia comunicato in modo specifico le carenze riscontrate, consentito all’istante di presentare osservazioni e integrazioni e valutato la documentazione prodotta, il diniego può fondarsi sulla permanenza di carenze documentali e irregolarità strutturali o funzionali adeguatamente motivate.
  • L’intervento ad adiuvandum è inammissibile se il soggetto interveniente prospetta una lesione attuale e diretta della propria posizione giuridica e, avendo una legittimazione autonoma all’impugnazione, tenta di utilizzare l’intervento per eludere il termine di proposizione del ricorso o ampliare il thema decidendum.
  • Un provvedimento amministrativo plurimotivato resta valido quando anche una sola delle ragioni autonomamente poste a fondamento della decisione sia idonea, da sola, a sorreggerla.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privatePartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrereSoccorso istruttorio

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