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Sentenza

Sentenza n. 2577/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva condannato il Ministero all’accreditamento di euro 1.000 per la carta del docente relativa agli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 240/2024, passata in giudicato il 3 marzo 2026, con cui il Ministero era stato condannato ad accreditare in suo favore il beneficio della carta del docente per complessivi euro 1.000. Ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione. Il ricorso risultava notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, poiché la sentenza era stata notificata all’amministrazione il 23 luglio 2024. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che consente il giudizio di ottemperanza anche per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Trapani e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Accertato l’inadempimento del Ministero, ha accolto il ricorso e ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante l’accreditamento della somma spettante entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione. Il commissario opera senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, sul presupposto dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti eseguibili; il TAR ha applicato la disciplina anche alla sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Subordina la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il termine è stato ritenuto rispettato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio della carta del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, l. 208/2015

    La previsione sull’assenza di compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex l. 89/2001 è stata applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l’amministrazione obbligata non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è proponibile soltanto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato contenente una condanna al pagamento o all’attribuzione di una somma determinata, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine specifico e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • La disciplina sull’assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche a giudizi di ottemperanza relativi a condanne diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto, in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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