Cassazione Penale, Sentenza n. 16122/2025 del 29/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva riconosciuto la riparazione per ingiusta detenzione a favore di Chiandamo, ristretto agli arresti domiciliari dal 25.11.2016 al 15.12.2017 per il reato previsto dall'art. 12‑quinquies L. n. 306/1992, aggravato ex art. 7 L. n. 203/1991, in relazione alla fittizia intestazione della societa' "United Seeds Keepers s.r.l." ritenuta riconducibile a Ferrentino Marco. Il Tribunale di Palmi aveva poi assolto Chiandamo con sentenza divenuta irrevocabile. Il Ministero deduceva carenze e contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello sul punto fondamentale dell'assenza di dolo o colpa grave dell'istante (art. 314 cod.proc.pen.) e censurava la quantificazione dell'indennizzo (art. 315 cod.proc.pen.), sostenendo che la Corte si era limitata a riprodurre lo schema argomentativo dell'assoluzione senza compiere l'autonoma valutazione richiesta nella procedura di riparazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Reggio Calabria. I giudici di legittimità hanno ricordato il principio consolidato secondo cui il giudizio di riparazione ex art. 314 cod.proc.pen. è autonomo rispetto al giudizio di merito: la Corte d'appello doveva effettuare un esame autonomo e completo degli elementi probatori per verificare se l'istante abbia dato o concorso a dare causa all'adozione della misura cautelare con dolo o colpa grave (anche mediante comportamenti extraprocessuali o processuali tali da creare una falsa apparenza di pericolosità). La Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice della riparazione avesse erroneamente trasposto le argomentazioni dell'assoluzione senza valutare i medesimi elementi posti a base del titolo cautelare e quindi ha rinviato per un nuovo giudizio. Il secondo motivo (quantificazione dell'indennizzo) è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 12‑quinquies L. n. 306/1992
Norma sostanziale inerente ipotesi criminose oggetto dell'accusa (fittizia intestazione a scopo di elusione delle norme di prevenzione patrimoniale); citata in relazione al reato che ha dato origine alla misura cautelare.
Aggravante richiamata nell'imputazione; contestualizza la gravità della fattispecie ritenuta originariamente idonea a giustificare la misura cautelare.
Fondamentale norma sulla riparazione per ingiusta detenzione: la Corte sottolinea che il giudizio ex art. 314 è autonomo rispetto al giudizio di merito e richiede una valutazione completa e autonoma circa l'an debeatur, ossia se l'istante abbia concorso con dolo o colpa grave a cagionare la misura cautelare, considerando condotte sia extraprocessuali sia processuali.
Norma che disciplina la quantificazione dell'indennizzo; nel ricorso si contestava l'applicazione del metodo aritmetico e l'aggiunta di percentuali per danno all'immagine, incensuratezza e danno professionale. La Cassazione ha però assorbito il motivo relativo alla quantificazione e non si è pronunciata nel merito, richiamando comunque l'esigenza di motivare adeguatamente ogni maggiore liquidazione.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))
Parametro processuale invocato per censurare la motivazione (mancanza/contraddittorietà) dell'ordinanza impugnata; la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla carenza motivazionale nella parte in cui la Corte d'appello ha trasposto le argomentazioni dell'assoluzione.
Richiamato per definire la nozione di colpa ai fini della riparazione: la colpa che esclude il diritto all'indennizzo è quella consistente in macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme tale da creare una prevedibile situazione di intervento dell'autorità giudiziaria.
Giurisprudenza citata (Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418; Sez. U. n. 32383/2010; Sez. 4 n. 1710/2014; Sez. 4 n. 1422/2014; Sez. Un. 26/6/2002, Di Benedictis)
Richiami dottrinali e giurisprudenziali usati per chiarire i principi: autonomia del giudizio di riparazione, valutazione ex ante della condotta dell'istante, e il concetto di colpa grave/ostatività al riconoscimento dell'indennizzo.
Massime di principio
- Il giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. è autonomo rispetto al processo penale di merito: un'assoluzione non impedisce di negare l'indennizzo se emerge che l'imputato ha contribuito con dolo o colpa grave a creare l'apparenza di colpevolezza.
- Il giudice della riparazione deve esaminare autonomamente tutti gli elementi disponibili (anche quelli alla base del titolo cautelare) e valutare se la condotta dell'istante, prima e dopo la perdita della libertà, abbia agevolato l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.
- Concorrono alla valutazione sia comportamenti extraprocessuali (es. gestione formale di societa' riconducibili a terzi criminali, ricezione di denaro, consapevolezza della fama del terzo) sia comportamenti processuali (es. omissioni, silenzi, autoincolpazioni) che possano aver creato una falsa apparenza di pericolosità.
- Per escludere l'indennizzo non è necessario provare il reato, ma è necessario dimostrare la sussistenza di dolo o di colpa grave, intesa come macroscopica negligenza o comportamento prevedibilmente idoneo a suscitare l'intervento dell'autorità.
- Nella quantificazione dell'indennizzo il giudice deve motivare puntualmente le scelte: l'uso del metodo aritmetico e l'eventuale integrazione con maggiorazioni (danno all'immagine, incensuratezza, danno professionale) richiedono specifica giustificazione per evitare duplicazioni o sovrapposizioni indennitarie.
- Per la difesa: documentare e provare l'assenza di contributi volontari o negligenti alla formazione dell'apparenza accusatoria (es. documenti contabili, provate distanze operative dall'indagato principale, dichiarazioni, elementi esonerativi).
- Per l'amministrazione/parte resistente: se si contesta il diritto all'indennizzo bisogna proporre una valutazione puntuale e autonoma della condotta dell'istante rispetto ai fatti che hanno sorretto la misura cautelare, evidenziando elementi di dolo o colpa grave.
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