Ordinanza n. 198/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento conclusivo del procedimento avviato a seguito di denuncia di abuso edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento conclusivo adottato dal Comune di Acri nell’ambito di un procedimento avviato a seguito di una denuncia di abuso edilizio, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di ricorso, ma dà conto della prospettazione cautelare relativa alla sussistenza di un pericolo progressivo e attuale, connesso alla situazione oggetto del provvedimento, e alla conseguente gravità e irreparabilità del pregiudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la natura delle questioni esaminate imponesse un approfondimento proprio della fase di merito, senza formulare quindi una valutazione cautelare favorevole. Ha inoltre escluso la gravità e attualità del pregiudizio: il pericolo era fondato su documentazione tecnica e amministrativa risalente al 1996; nel periodo successivo non si erano verificati crolli; non erano state fornite prove di fatti recenti indicativi di un pericolo imminente; il pregiudizio prospettato risultava comunque risarcibile e, per i profili di danno temuto, era previsto lo specifico strumento dell’art. 1172 c.c. Nulla sulle spese, poiché le altre parti non si sono costituite.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza è stata valutata alla luce del fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile.
art. 1172 c.c.
Individuato dal giudice come specifico strumento ordinamentale per il pericolo di danno derivante da edificio o altra cosa, circostanza che concorre a escludere l’irreparabilità del pregiudizio cautelare prospettato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei soggetti interessati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le questioni di legittimità dell’atto richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviare la valutazione del fumus alla fase di merito e respingere la domanda se manca comunque il requisito del pregiudizio grave e irreparabile.
- La risalenza della documentazione tecnica posta a fondamento del pericolo, unita all’assenza di eventi dannosi nel lungo periodo successivo e alla mancata allegazione di fatti recenti, è idonea a escludere la gravità e l’attualità del periculum in mora.
- La prospettazione di un pericolo progressivo non è sufficiente a dimostrare l’imminenza del pregiudizio cautelare in assenza di elementi di prova recenti e specifici.
- La risarcibilità del pregiudizio prospettato depone contro la sua irreparabilità ai fini della tutela cautelare.
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