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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15876/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una complessa sequenza di giudicati e provvedimenti amministrativi concernenti il riconoscimento di benefici economici e assistenziali a favore di un militare rimasto gravemente leso in un incidente stradale verificatosi in servizio. In un primo momento era stato riconosciuto lo status di vittima del dovere; successivamente il giudice civile aveva affermato il diritto a tutti i benefici previsti dalle leggi richiamate nel dispositivo della sentenza, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Il Ministero, nelle more del giudizio di ottemperanza, aveva poi adottato un nuovo provvedimento riqualificando la posizione del danneggiato come vittima della mafia/criminalità organizzata e riconoscendo solo alcuni benefici. In sede di ottemperanza il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso, ritenendo l’amministrazione già conformata, e il Consiglio di Stato, in sede di revocazione, aveva interpretato il giudicato civile in senso restrittivo, ritenendo che l’espressione "tutti i benefici" dovesse essere riferita solo a quelli spettanti alla specifica categoria di appartenenza e non anche a prestazioni non previste dalla legge. Avverso l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 4778/2023, che aveva ritenuto non travalicati i limiti esterni della giurisdizione amministrativa, il ricorrente proponeva revocazione deducendo errore di fatto: a) mancata percezione del decreto ministeriale sopravvenuto e del suo contrasto col giudicato; b) omessa considerazione di un orientamento del Tribunale di Bologna favorevole all’equiparazione ai benefici delle vittime del terrorismo; c) omessa percezione di un contrasto di giudicato tra decisioni del Consiglio di Stato; d) omessa considerazione che alcuni benefici erano già stati riconosciuti e che la domanda mirava ad ulteriori benefici. La Corte ha però ritenuto che tutte le doglianze investissero non un errore percettivo, ma la valutazione e l’interpretazione del giudicato e degli atti, quindi un errore di giudizio non revocabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che gli asseriti errori non integrano l’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c., richiamato dall’art. 391-bis c.p.c., perché non si tratta di una falsa percezione immediatamente rilevabile della realtà documentale, ma di contestazioni rivolte alla valutazione giuridica e interpretativa del giudicato e della sequenza processuale compiuta dal Consiglio di Stato e già scrutinata dalle Sezioni Unite. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore di fatto revocatorio presuppone una falsa percezione della realtà, immediata e decisiva, che non coinvolga la valutazione giuridica o probatoria del giudice.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nei limiti dell’errore di fatto richiamato dall’art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    Il sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato è confinato all’eccesso di potere giurisdizionale, cioè ai limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, co. 1, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per commisurare l’ulteriore contributo unificato.

  • L. n. 466 del 1980

    Nel caso concreto è richiamata quale fonte dei benefici riconosciuti alle vittime del dovere.

  • L. n. 266 del 2005, art. 1, co. 563 e 564

    Ha esteso alle vittime del dovere alcuni benefici previsti per altre categorie protette.

  • d.P.R. n. 243 del 2006

    Fonte regolamentare richiamata per la disciplina dei benefici connessi allo status riconosciuto.

  • L. n. 302 del 1990

    Richiamata come disciplina delle provvidenze in favore di determinate categorie di vittime.

  • L. n. 206 del 2004

    Nel caso concreto è la legge dei benefici per le vittime del terrorismo, non automaticamente estensibili alle vittime del dovere.

  • L. n. 407 del 1998

    Richiamata in relazione all’assegno riconosciuto dal provvedimento ministeriale sopravvenuto.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando vi sia una falsa percezione immediata di un fatto risultante dagli atti, non quando si censuri l’interpretazione o la valutazione giuridica compiuta dal giudice.
  • Non è configurabile revocazione quando la critica investe l’interpretazione del giudicato, la ricostruzione del suo contenuto precettivo o la verifica della corretta ottemperanza da parte dell’amministrazione, perché tali profili appartengono al giudizio e non alla percezione del fatto.
  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato formatosi davanti al giudice ordinario, il giudice amministrativo può interpretare il giudicato solo sulla base di elementi interni al titolo da eseguire; se però eccede i limiti del suo potere attribuendo un diverso contenuto precettivo al giudicato, si configura un eccesso di potere giurisdizionale sindacabile nei limiti dell’art. 111, ottavo comma, Cost.
  • La generica formulazione del giudicato può imporre al giudice dell’ottemperanza un’attività interpretativa, ma tale attività deve restare coerente con il dettato normativo e con i limiti oggettivi delle prestazioni spettanti alla categoria di riferimento.
  • La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del quadro normativo, del contrasto tra giudicati o della sufficienza dell’adempimento amministrativo, se tali questioni sono state già esaminate nel contraddittorio delle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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