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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10409/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 9908/2018. Quel provvedimento aveva rigettato il ricorso dell'amministrazione finanziaria contro la decisione della CTR Sicilia che aveva riconosciuto a un lavoratore dipendente il rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni 1990-1992 in applicazione della disciplina agevolativa sul cosiddetto "sisma Sicilia" del dicembre 1990. L'istante ha dedotto che la Corte, per mera svista, aveva anche condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di legittimità in favore del contribuente, benché questi non si fosse costituito e non avesse svolto attività difensiva davanti alla Corte. Il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. per espungere la statuizione sulle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto procedibile il ricorso per correzione, rilevando il deposito della copia autentica del provvedimento da correggere ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., e ha giudicato fondato il motivo. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 9908/2018, ordinando di espungere sia il passaggio motivazionale sulle spese sia la statuizione del dispositivo che condannava l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite. La correzione è stata demandata alla cancelleria per l'annotazione sull'originale del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    È il rimedio utilizzato per chiedere la correzione di un errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione.

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    La procedibilità del ricorso per correzione richiede il deposito della copia autentica del provvedimento da correggere.

  • Cass. Sez. U. n. 4353/2023

    Richiamata per affermare il principio sulla necessità del deposito della copia autentica del provvedimento impugnato ai fini della procedibilità.

  • Cass. n. 12983/2020

    Richiamata in senso conforme al principio sulla procedibilità del ricorso per correzione.

Massime di principio

  • Il ricorso per correzione di errore materiale è ammissibile quando il provvedimento contenga una svista meramente materiale, riconoscibile dal testo e suscettibile di emenda senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.
  • Ai fini della procedibilità del ricorso ex art. 391-bis c.p.c. è necessario il deposito della copia autentica del provvedimento da correggere.
  • Quando l'errore materiale riguarda la regolazione delle spese, la correzione può consistere nell'eliminazione della statuizione erroneamente inserita nel dispositivo e del corrispondente passaggio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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