Ordinanza n. 525/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del Ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per il rilascio di un visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di convocazione finalizzata al rilascio di un visto per motivi di studio. In via incidentale ha chiesto una misura cautelare di natura propulsiva. Nel corso della camera di consiglio, l'amministrazione ha comunicato che l'appuntamento richiesto era stato fissato dalla sede diplomatica.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo venuto meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia interinale propulsiva poiché l'appuntamento era stato fissato dall'amministrazione. La decisione riguarda la fase cautelare e non contiene una definizione nel merito dell'azione avverso il silenzio. Le spese della fase cautelare sono state compensate, considerando sia il tempo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, sia il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta perché l'interesse alla misura propulsiva è venuto meno dopo la fissazione dell'appuntamento da parte dell'amministrazione.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di una domanda cautelare diretta a ottenere una misura propulsiva, l'amministrazione adotta una condotta satisfattiva dell'utilità cautelare richiesta, viene meno l'interesse alla pronuncia interinale e l'istanza cautelare deve essere respinta.
- Ai fini della regolazione delle spese della fase cautelare, il giudice può disporne la compensazione valutando congiuntamente la durata del ritardo amministrativo, il tempo intercorso tra l'istanza e la notificazione del ricorso e il comportamento successivo dell'amministrazione.
Come è indicizzato
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