Cassazione Penale, Ordinanza n. 08130/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli nei confronti dell'imputato per il reato di danneggiamento seguito da incendio nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 424, comma 2, c.p., per un fatto commesso a Napoli il 21 giugno 2021. Contro la sentenza di appello l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione. Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché proposto senza il ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nonostante la sopravvenuta disciplina introdotta dalla l. n. 103/2017, applicabile sia al provvedimento impugnato sia al ricorso, essendo entrambi successivi al 3 agosto 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che, dopo la l. n. 103/2017, l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione e che l'impugnazione deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 424, comma 2, c.p.
Individua la fattispecie sostanziale per cui l'imputato era stato condannato nei gradi di merito, ossia il danneggiamento seguito da incendio nella forma aggravata prevista dalla norma.
art. 571, comma 1, c.p.p.
Dopo la riforma del 2017 esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, richiedendo l'intervento del difensore abilitato.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso quando manchi il requisito formale della sottoscrizione del difensore abilitato.
legge n. 103 del 2017
È richiamata come riforma che, per i ricorsi successivi al 3 agosto 2017, ha escluso la proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato.
Corte cost. n. 186 del 2000
È citata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende in ragione della colpa connessa all'irritualità dell'impugnazione.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
È richiamata a supporto del principio secondo cui il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato dopo la riforma del 2017.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della l. n. 103 del 2017, l'imputato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione: l'impugnazione deve essere necessariamente sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato integra una causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Quando l'inammissibilità dipende dall'irritualità dell'impugnazione, può seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende, se ravvisabile colpa nella proposizione del ricorso.
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