Cassazione Penale, Sentenza n. 16961/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze sostenendo: (1) violazione dell'art. 62 n. 6 c.p., perché la corte avrebbe erroneamente escluso l'attenuante per riparazione del danno ritenendo che l'iniziativa risarcitoria fosse riferibile all'ente assicuratore e non all'imputato, senza però verificare la conoscenza e la volontà del ricorrente di far propria l'iniziativa; inoltre la corte non avrebbe valutato la congruità delle somme liquidate rispetto alle condizioni psicologiche dei danneggiati e alle quote di quietanza allegate, e avrebbe considerato l'atto come mera proposta quando si tratterebbe di transazione quietanzata; il ricorrente deduce che la sentenza di annullamento con rinvio avrebbe già accertato l'ottenimento del risarcimento e quindi il giudice di rinvio doveva limitarsi a verificare la congruità. (2) Violazione degli artt. 125, 130, 546 e 547 c.p.p.: presenza di errore materiale nel dispositivo (pena indicata nell'articolato come 1 anno e 10 mesi mentre nella motivazione risulterebbe 1 anno e 6 mesi) e richiesta di correzione dell'errore ai sensi dell'art. 619 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto principale (art. 62 n. 6 c.p.) ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: per riconoscere l'attenuante è richiesta una riparazione volontaria, integrale ed effettiva, ossia prestazioni offerte in modo da consentire alla parte lesa la concreta disponibilità delle somme; la corte di appello aveva correttamente rilevato l'assenza di elementi probatori sulla volontarietà dell'atto e sull'effettivo versamento delle somme, non essendo sufficiente richiamare genericamente condizioni psicologiche dei danneggiati o la mera esistenza della transazione. Anche assumendo che il versamento fosse stato acclarato, le altre ragioni ostative alla concessione dell'attenuante rimanevano insuperate. Essendo il primo motivo inammissibile, la Corte ha ritenuto che non potesse farsi luogo alla correzione dell'errore materiale contestato (art. 130 c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62 n. 6 cod. pen.
L'attenuante per avere riparato il danno richiede che la riparazione sia volontaria, integrale ed effettiva: la somma offerta deve essere concretamente resa disponibile alla parte lesa senza condizioni, nel rispetto delle modalità civilistiche di versamento o forme equipollenti, come indice della volontà dell'imputato di eliminare le conseguenze del reato
art. 130 cod. proc. pen.
Se il provvedimento su cui si assume un errore materiale è impugnato, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione solo se l'impugnazione non è dichiarata inammissibile; quindi l'inammissibilità del ricorso impedisce la correzione richiesta
art. 619 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per chiedere la correzione di errore materiale, ma applicabile solo se l'impugnazione è ammissibile
art. 125, 546, 547 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate con riguardo ai rimedi e all'impugnazione e alla eventuale rettifica di provvedimenti giudiziari; la Corte ha ritenuto che, posto il rigetto del motivo principale, non potesse procedersi alla rettifica invocata
art. 616 cod. proc. pen.
Fissa l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha disposto anche il versamento alla Cassa delle Ammende in via equitativa
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata in tema di valutazione della richiesta di esenzione da contributo o sanzioni equitative; la Corte ha comunque ritenuto che il ricorso non fosse stato proposto 'in colpa' e quindi ha disposto una somma equitativa di Euro 3.000,00
Massime di principio
- Per ottenere l'attenuante della riparazione del danno (art. 62 n. 6 c.p.) è essenziale fornire prove documentali chiare della volontarietà e dell'effettivo versamento: mere proposte o transazioni non sufficientemente eseguite non soddisfano il requisito dell'effettività
- La presenza di una transazione firmata non vale automaticamente come prova dell'effettivo ottenimento del risarcimento: il giudice valuta la concreta disponibilità delle somme (es. bonifici, quietanze, ricevute, attestazioni bancarie)
- Se il pagamento è stato effettuato dall'ente assicuratore, va dimostrato il collegamento volontario e diretto dell'imputato all'iniziativa risarcitoria (consenso, istruzioni, rimborso), altrimenti l'attenuante può essere esclusa
- Le censure generiche e non supportate da elementi fattuali concreti (es. riferimenti astratti a condizioni psicologiche dei danneggiati o a presunte discrepanze di quantificazione) sono deboli e rischiano di essere ritenute inammissibili o infondate
- Quando si contesta un errore materiale nel dispositivo, è preferibile assicurarsi che il motivo principale dell'impugnazione sia ammissibile; in caso contrario la correzione non potrà essere disposta dal giudice per cassazione
- Pratiche consigliate per chi intende invocare l'attenuante della riparazione: acquisire e produrre documentazione bancaria di effettivo pagamento, quietanze firmate dai danneggiati con indicazione della data di incasso, dichiarazioni dei danneggiati sulla disponibilità ricevuta, e prove dell'iniziativa diretta dell'imputato (comunicazioni, mandati, istruzioni all'assicuratore)
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