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Sentenza

Sentenza n. 4177/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600864

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: capo della sentenza del TAR Lombardia relativo alla compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza del TAR Lombardia che, pur avendo accolto il ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario del lavoro — con la quale era stato ordinato al Ministero di costituire in suo favore la carta del docente e corrispondere gli importi dovuti — aveva compensato integralmente le spese di lite. Il TAR aveva giustificato la compensazione con il deposito, da parte della ricorrente, delle copie del titolo da ottemperare, dell’attestazione di passaggio in giudicato e della procura ad litem munite di asseverazione soltanto dopo l’ordine di regolarizzazione documentale. L’appellante ha dedotto che aveva già depositato telematicamente i file nativi digitali della sentenza e della certificazione di passaggio in giudicato, sostenendo l’inutilità dell’ulteriore adempimento e, comunque, l’insussistenza di un comportamento processuale idoneo a giustificare la deroga al principio di soccombenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza limitatamente alla regolazione delle spese. Ha ritenuto che la motivazione del TAR non fosse riconducibile ad alcuna delle ipotesi legali che consentono eccezionalmente la compensazione delle spese: non vi era soccombenza reciproca, le questioni trattate non erano assolutamente nuove né caratterizzate da particolare complessità o oggettiva incertezza, e la necessità di regolarizzare la documentazione non costituiva un giusto motivo sufficiente. Il giudizio di ottemperanza era stato reso necessario dall’inadempimento dell’Amministrazione, che non aveva dato esecuzione al giudicato relativo alla carta del docente; il Ministero era pertanto integralmente soccombente. Il Collegio ha inoltre osservato che, anche a prescindere dalla fondatezza della censura sull’ultroneità dell’asseverazione, il comportamento processuale della ricorrente non era tale da giustificare la compensazione. Il Ministero è stato condannato a rifondere euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato, per il giudizio di ottemperanza, nonché euro 300,00, oltre accessori e contributo unificato ove versato, per il grado d’appello.

Norme richiamate

  • art. 26 c.p.a.

    La disposizione richiama l’art. 92 c.p.c. per la disciplina delle spese del processo amministrativo.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero

    La compensazione delle spese costituisce una deroga eccezionale al principio di soccombenza e può essere disposta solo in presenza delle condizioni previste dalla legge, adeguatamente esplicitate nella motivazione.

  • art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

    Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l’asseverazione di cui all’articolo 22, comma 2, del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    La disposizione è richiamata dall’appellante a sostegno della tesi secondo cui il deposito telematico di documenti informatici nativi o di copie asseverate assolve agli oneri di conformità documentale.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    È richiamato quale norma sull’asseverazione della conformità delle copie informatiche.

  • art. 99, comma 1, c.p.c.

    Non citato nel testo; nessuna interpretazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, la compensazione totale o parziale delle spese costituisce una deroga eccezionale al principio di soccombenza e può essere disposta soltanto nei casi previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, oppure in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, adeguatamente esplicitate nella motivazione.
  • La mera necessità di regolarizzare documenti processuali depositati dalla parte vittoriosa non integra, di per sé, una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese, soprattutto quando la regolarizzazione non evidenzi un comportamento processuale imprudente o abusivo.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di un giudicato avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, l’amministrazione inadempiente è integralmente soccombente quando la domanda venga accolta; in assenza di specifiche ragioni eccezionali, deve quindi essere condannata alla rifusione delle spese.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese deve indicare concretamente la ricorrenza delle condizioni legali o delle analoghe gravi ed eccezionali ragioni che consentono di derogare al principio di soccombenza; non è sufficiente un generico richiamo a irregolarità o ritardi nella produzione documentale.
  • L’assenza di soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni, di mutamento della giurisprudenza o di oggettiva e marcata incertezza della soluzione impedisce la compensazione delle spese quando la parte che ha dovuto promuovere l’ottemperanza abbia agito a causa dell’inadempimento dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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