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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22092/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte dell'acquirente di un terreno sito in Tarquinia, di un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva elevato il valore dichiarato nell'atto di compravendita da euro 20.000 a euro 65.000, recuperando maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. Il contribuente sosteneva che il terreno, pur classificato urbanisticamente in zona agricola speciale, avesse caratteristiche morfologiche tali da renderlo di fatto scarsamente o per nulla utilizzabile a fini agricoli; deduceva inoltre che la CTR non si fosse pronunciata su tale aspetto, che la motivazione fosse carente o apparente, che vi fosse travisamento delle prove e che l'avviso fosse illegittimo per difetto di adeguata motivazione e per erronea applicazione dei criteri legali di stima, anche sotto il profilo dell'onere della prova e delle presunzioni. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, eccependo altresì l'inammissibilità del ricorso per la c.d. doppia conforme.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso in via preliminare l'inammissibilità per doppia conforme, ma ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi dedotti: la sentenza di merito aveva effettivamente esaminato le censure del contribuente e fornito una motivazione sufficiente, non meramente apparente; il giudice d'appello aveva correttamente valorizzato, ai fini della rettifica di valore, la capacità edificatoria del terreno secondo la destinazione urbanistica e il raffronto con compravendite di terreni similari; l'avviso risultava motivato secondo i parametri dell'art. 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986, essendo sufficiente anche il richiamo a un unico atto comparabile, purché idoneo e temporalmente pertinente. La Corte ha quindi confermato la soccombenza del contribuente e disposto la condanna alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato come parametro del principio dispositivo e della corrispondenza tra domanda e decisione, in relazione alla censura di omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione sussiste solo se il giudice attribuisce o nega un bene diverso da quello richiesto o introduce un titolo nuovo; non ricorre se la decisione resta entro il perimetro della controversia.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla per difetto di motivazione solo se manca del tutto o è priva del minimo costituzionale, non quando contiene una motivazione articolata e comprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Usato quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza di merito.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Delimitano i vizi deducibili in cassazione; il nuovo n. 5 non consente una revisione del merito, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La c.d. doppia conforme può precludere il motivo ex art. 360, n. 5, se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Richiamato per l'applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.

  • legge 7 agosto 2012, n. 134

    Conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per la disciplina processuale applicabile.

  • d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149

    Citate le disposizioni transitorie che mantengono la disciplina della doppia conforme per i giudizi introdotti prima dell'1 gennaio 2023.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Per gli immobili la base imponibile è il valore venale in comune commercio; l'ufficio può rettificare il valore tenendo conto di trasferimenti anteriori, divisioni, perizie giudiziarie, reddito netto e altri elementi di valutazione.

  • art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L'avviso di rettifica deve indicare valore attribuito, elementi utilizzati, aliquote, calcolo dell'imposta e presupposti di fatto e ragioni giuridiche; se richiama un atto non conosciuto, questo va allegato o riprodotto nel contenuto essenziale.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Estende alla materia tributaria i principi di motivazione propri dell'attività amministrativa.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato come parametro generale della motivazione amministrativa, esteso al tributo dall'art. 7 dello Statuto del contribuente.

  • art. 43, comma 1, lett. a, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    In combinato con l'art. 51 individua la base imponibile, per i trasferimenti immobiliari, nel valore dichiarato o nel corrispettivo pattuito se superiore.

  • art. 2697 c.c.

    È violato solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni possono fondarsi anche su un unico elemento purché grave, preciso e concordante; la doglianza sul loro uso non può risolversi in una mera richiesta di nuovo esame del fatto.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel contesto della produzione in appello di una consulenza tecnica di parte nel processo tributario.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova è, in linea generale, rimediabile con la revocazione per errore di fatto, non con una rivalutazione di merito in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, può sussistere l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di omessa pronuncia richiede la precisa trascrizione del motivo o dell'eccezione che si assume non esaminata, con l'indicazione dell'atto e del momento processuale in cui essa è stata proposta; altrimenti la censura è inammissibile o comunque non verificabile.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello domandato, oppure introduca un titolo o un fatto estraneo al thema decidendum; non basta che il giudice qualifichi diversamente i fatti valorizzati dalle parti.
  • La motivazione è nulla solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente, cioè non consenta di ricostruire la ratio decidendi; una motivazione sintetica ma intelligibile e coerente soddisfa il minimo costituzionale.
  • Nel processo tributario, l'avviso di rettifica del valore immobiliare è validamente motivato se indica il criterio utilizzato e gli elementi essenziali di comparazione; non è necessario allegare ogni atto richiamato, purché il suo contenuto essenziale sia riprodotto e il contribuente possa difendersi.
  • Ai fini della rettifica del valore di immobili ai sensi del d.P.R. n. 131/1986, i criteri di stima previsti dall'art. 51, comma 3, sono pariordinati e l'Ufficio può fondare la rettifica anche su un solo atto comparabile, purché abbia caratteristiche analoghe e sia temporalmente pertinente.
  • La contestazione dell'omogeneità dei beni comparati o della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito non integra, di regola, una violazione di legge, ma tende a sollecitare un nuovo giudizio sul fatto, precluso in sede di legittimità.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice altera il riparto dell'onere della prova; non quando si censuri il modo in cui le prove sono state valutate o apprezzate.
  • Il travisamento della prova non coincide con la diversa lettura delle risultanze probatorie proposta dalla parte: se attiene a un errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova può rilevare come errore di fatto, altrimenti resta un profilo di valutazione di merito non sindacabile nei medesimi termini.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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