Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6046/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo. Il ricorrente contestava (1) la mancata valutazione della propria legittimazione a proporre il riesame nonostante la disponibilità dei beni oggetto di sequestro (sosteneva un interesse concreto alla restituzione delle cose presumibilmente distratte dalla società fallita) e (2) l'omessa indicazione, neppure sintetica, delle ragioni a fondamento della ritenuta sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che, benché l'indagato possa essere astrattamente legittimato al riesame, quando il bene è nella proprietà/disponibilità di una società è necessario che la richiesta sia proposta a nome della persona giuridica o che venga conferita al difensore procura speciale per agire nell'interesse della società. Poiché il Leo ha depositato il ricorso "in proprio" e non in rappresentanza della società né con procura speciale, il Tribunale aveva correttamente dichiarato l'inammissibilità; di conseguenza la Corte non ha esaminato i profili di merito relativi ai gravi indizi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 322 c.p.p.

    Citato dal ricorrente per denotare presunte violazioni procedurali; la Corte non ha ritenuto necessario entrare nel merito a causa dell'inammissibilità formale per mancanza di rappresentanza della società.

  • art. 568 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in ordine ai rimedi avverso provvedimenti cautelari; la Corte ha deciso sul presupposto della legittimazione ad impugnare, non sul merito della valutazione cautelare ex art. 568.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente relativamente ai vizi di motivazione; la Corte non ha esaminato la questione sostanziale invocata perché ha ritenuto prevalente il vizio di legittimazione formale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 3, n. 36021 del 01/06/2023; Sez. 3, n. 16352 dell'11/01/2021; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019; Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024

    Consolidata indicazione interpretativa secondo cui, quando i beni sottoposti a sequestro sono di proprietà o nella disponibilità di una persona giuridica, l'impugnazione del provvedimento cautelare promossa dall'indagato non titolare del bene è ammissibile solo se sussiste un interesse concreto e attuale (es. diritto alla restituzione) e, se l'atto è proposto per la società, è necessario il conferimento di procura speciale al difensore per agire nell'interesse della persona giuridica.

Massime di principio

  • Se il bene sequestrato appartiene o è nella disponibilità di una società, il ricorso per riesame deve essere proposto a nome della società o dal suo legale rappresentante; il difensore necessita di procura speciale per agire per la persona giuridica.
  • Un indagato non proprietario del bene può comunque avere legittimazione a proporre il riesame solo se dimostra un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene (non basta la mera disponibilità astratta).
  • Il difetto di legittimazione formale (es. mancata procura speciale) determina l'inammissibilità del gravame e impedisce alla Corte di esaminare i profili di merito, quali l'adeguatezza della motivazione sui gravi indizi o sulle esigenze cautelari.
  • In situazioni analoghe, prima di proporre impugnazioni contro sequestri su beni societari, è consigliabile acquisire e depositare idonea documentazione di rappresentanza e prova dell'interesse concreto (atto di nomina, procura speciale, documenti societari che dimostrino la titolarità o la distrazione dei beni).
  • Le censure sulla carenza di motivazione del provvedimento cautelare restano rilevanti, ma rischiano di restare inammissibili se ricorrenti e difensori non osservano le regole formali di legittimazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.