Sentenza n. 12292/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensiva del giudizio definitivo di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri, comunicato a mezzo PEC in data -OMISSIS-, con oggetto: “Esito Prove Attitudinali comunicazione relativa al verbale -OMISSIS- SEL. di prot. – Codice Concorso: -OMISSIS-”, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell''Arma dei Carabinieri; nonchè ogni atto presupposto, connesso o comunque influente all''atto impugnato, come specificato in ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dal ricorrente e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro il giudizio di inidoneità. Le spese di giudizio sono state compensate, in considerazione del carattere meramente processuale della pronuncia.
Atto impugnato: giudizio definitivo di inidoneità alle prove attitudinali del concorso per il reclutamento di allievi carabinieri
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il giudizio definitivo di inidoneità adottato dalla Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nonché gli atti presupposti, connessi o influenti. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento, insieme alla normativa nazionale, della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare il merito delle censure.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese quando la pronuncia ha carattere meramente processuale e ricorrono giusti motivi.
Come è indicizzato
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