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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04048/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sul punto delle attenuanti generiche ha ritenuto corretta e non illogica la motivazione dei giudici di merito, che avevano negato il beneficio in ragione dei numerosi precedenti penali e della conseguente valutazione sfavorevole della personalità del reo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale. L'unico motivo riportato riguarda il preteso vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: il ricorrente ha censurato la valutazione negativa compiuta dai giudici di merito, sostenendo che non fosse adeguatamente motivata. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione della decisione impugnata era congrua e che i numerosi precedenti penali dell'imputato erano stati logicamente valorizzati come indice di una condotta di vita dedita alla commissione di reati, con conseguente esclusione dei presupposti per concedere il beneficio.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è quello che emerge dal contrasto logico della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento.

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    La Corte richiama la nozione di vizio motivazionale per escludere che la decisione impugnata presenti anomalie riconducibili a tale parametro.

  • art. 133 c.p.

    Per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche occorre prendere in esame, tra gli elementi indicati dalla norma, quello ritenuto prevalente ai fini del riconoscimento o del diniego del beneficio.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve in una critica meramente valutativa e non evidenzia un effettivo vizio logico della motivazione.
  • La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente se il giudice di merito valorizza in modo coerente elementi ostativi rilevanti, come i numerosi precedenti penali e la conseguente abitualità del comportamento criminale.
  • Ai fini del riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche il giudice può individuare, tra i criteri di cui all'art. 133 c.p., quello ritenuto prevalente, senza necessità di un'analisi analitica di tutti gli elementi normativi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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