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Sentenza

Sentenza n. 92/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza non definitiva del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 3035/2024, resa tra le parti, pubblicata il 6 novembre 2024, notificata l’11 novembre 2024, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1221/2024;

Giustizia amministrativa202500999

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Sentenza non definitiva del TAR Sicilia, Sez. I, n. 3035/2024, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione sull'istanza del 3 aprile 2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente concedente e concessionario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente in primo grado aveva chiesto all'Assessorato, lamentando inadempimenti dell'ATI concessionaria del complesso demaniale "Baia del Corallo", di dichiarare revocata la concessione, disporre la restituzione del bene e procedere allo scorrimento della graduatoria in suo favore quale seconda offerente. Il TAR aveva dichiarato inammissibile l'azione avverso il silenzio, ritenendo che l'istanza non facesse sorgere un obbligo di provvedere. In appello, la ricorrente ha dedotto la violazione dei punti 5, 6 e 7 del bando, dell'art. 97 Cost., lo sviamento dell'azione amministrativa e la violazione dell'art. 2 l. n. 241/1990, sostenendo che l'istanza non sollecitava un esercizio discrezionale di autotutela, ma l'esecuzione vincolata delle previsioni della lex specialis e il rinnovato esercizio dell'azione amministrativa a tutela del proprio interesse legittimo pretensivo. Il concessionario ha eccepito anche l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 103 c.p.a.; tale questione è stata assorbita.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello e confermato la declaratoria di inammissibilità dell'azione avverso il silenzio. Ha ritenuto che il rito previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. presupponga il mancato esercizio di un'attività provvedimentale dovuta da parte della pubblica amministrazione. Nel caso concreto, invece, l'istanza mirava a ottenere dalla concedente la revoca della concessione e lo scorrimento della graduatoria in ragione di asseriti inadempimenti del concessionario nella fase esecutiva del rapporto concessorio; secondo il giudice, si trattava di attività di natura privatistica dell'ente concedente nei confronti del proprio concessionario, non di attività provvedimentale oggetto di un obbligo di conclusione. In via generale, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge, il privato non può pretendere che l'amministrazione eserciti poteri nei confronti di un terzo. L'art. 2 l. n. 241/1990 impone l'adozione di un provvedimento espresso soltanto quando esista una domanda astrattamente idonea a far sorgere un obbligo di provvedere; tale requisito mancava nella fattispecie. Le spese sono state poste a carico dell'appellante, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori in favore dell'Assessorato e in euro 2.000,00 oltre accessori in favore del concessionario.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Il ricorso avverso il silenzio tutela il privato contro il mancato esercizio di un'attività provvedimentale dovuta; non è utilizzabile quando la pretesa riguarda un'attività di natura privatistica dell'ente concedente nei confronti del concessionario.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    L'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso presuppone una domanda astrattamente idonea a far sorgere l'obbligo di provvedere; non sussiste quando l'istanza non può imporre all'amministrazione l'esercizio del potere richiesto.

  • art. 97 Cost.

    La disposizione è stata invocata dall'appellante, ma non ha fondato l'accoglimento dell'appello.

  • art. 103 c.p.a.

    La relativa eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dal concessionario, è stata assorbita per l'infondatezza nel merito.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a. è esperibile soltanto quando l'amministrazione abbia omesso di esercitare un'attività provvedimentale cui sia tenuta; essa non è utilizzabile per ottenere una pronuncia su attività di natura privatistica dell'ente pubblico nell'esecuzione del rapporto con il proprio concessionario.
  • Salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, il privato non è titolare di un interesse legittimo che imponga all'amministrazione di esercitare i propri poteri nei confronti di un terzo.
  • L'obbligo di provvedere previsto dall'art. 2 l. n. 241/1990 presuppone una domanda astrattamente idonea a determinare l'avvio o la conclusione di un procedimento amministrativo; una richiesta priva di tale idoneità non fa sorgere l'obbligo dell'amministrazione di adottare un provvedimento espresso, neppure quando sia prospettata come istanza di applicazione della lex specialis.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeGiudizio di ottemperanzaTermini del procedimento e silenzio
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizione

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