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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24826/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato già condannato in primo grado e parzialmente riformato in appello dalla Corte di Milano, in relazione a vari reati, tra cui quello di cui all'art. 493-ter c.p. contestato al capo 53). Il ricorso per cassazione deduceva, in sintesi, che tale reato fosse già estinto per prescrizione: secondo la difesa, l'ultima condotta risaliva all'11 novembre 2017; considerata la pena massima edittale di cinque anni, il termine massimo di prescrizione sarebbe stato di sette anni e sei mesi, ulteriormente incrementato di due mesi e venti giorni di sospensione già indicati, con scadenza il 31 luglio 2025 e comunque maturazione alla data della sentenza di appello dell'8 novembre 2025. Con il secondo motivo si denunciava la manifesta illogicità della motivazione della Corte di merito, per avere quest'ultima omesso di dichiarare l'estinzione del reato e fatto riferimento solo alla data del capo di imputazione, senza considerare il dato fattuale emergente dagli atti e dalla stessa sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, anche assumendo come data di consumazione quella indicata dal ricorrente (11 novembre 2017), il reato non fosse prescritto perché al termine massimo di prescrizione andava aggiunto il periodo di sospensione introdotto dall'art. 159, comma 2, c.p., applicabile ai reati commessi dopo il 2 agosto 2017. Nel caso concreto, tra la scadenza del termine per il deposito della motivazione di primo grado e la pronuncia del dispositivo in appello era intercorso un periodo superiore a diciotto mesi, sicché la sospensione era di un anno e sei mesi; sommando tale periodo al termine massimo di anni sette e sei mesi, e aggiungendo le ulteriori sospensioni già considerate, il termine non era scaduto al momento della decisione di appello e neppure alla data della sentenza di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito come inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 493-ter c.p.

    norma incriminatrice oggetto del capo 53; la Corte non entra nel merito del fatto, ma considera il regime prescrizionale applicabile al reato contestato.

  • art. 157 c.p.

    richiamato dalla difesa per il calcolo del termine di prescrizione massimo.

  • art. 159 c.p.

    la Corte applica il comma 2, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, ritenendo che per i reati commessi dopo il 2 agosto 2017 il corso della prescrizione resti sospeso nel periodo compreso tra il termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado e la pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo.

  • art. 161 c.p.

    richiamato dalla difesa nel calcolo del termine prescrizionale, senza autonoma elaborazione da parte della Corte.

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere il dovere di immediata declaratoria della prescrizione; la Corte esclude che tale obbligo ricorresse, perché il reato non risultava estinto.

  • art. 544 c.p.p.

    richiamato come dies a quo per il periodo di sospensione della prescrizione previsto dall'art. 159, comma 2, c.p.

  • art. 599-bis c.p.p.

    indica il rito e la modalità di definizione del giudizio di appello, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado.

  • art. 616 c.p.p.

    fonte della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di prescrizione, quando il reato è commesso dopo l'entrata in vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il termine prescrizionale va calcolato tenendo conto anche della sospensione prevista dall'art. 159, comma 2, c.p. nel periodo compreso tra il termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado e la pronuncia del dispositivo della decisione di secondo grado.
  • La verifica della prescrizione deve essere compiuta considerando l'intero sistema delle sospensioni del termine, non soltanto il tempo-base di prescrizione astrattamente applicabile al reato.
  • L'art. 129 c.p.p. impone la declaratoria immediata della causa estintiva solo quando essa risulti effettivamente maturata; se, all'esito del corretto calcolo del termine, la prescrizione non è ancora maturata, non sussiste alcun obbligo di proscioglimento.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza quando la deduzione difensiva si fonda su un calcolo della prescrizione che omette una causa di sospensione normativamente applicabile al caso concreto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

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