Sentenza del 30/12/2015 n. 26102 - Corte di Cassazione
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Sintesi
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Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio sostenendo che, dopo aver rilevato la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società, il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere la causa alla Commissione Tributaria Provinciale, anziché limitarsi ad annullare l'avviso. La controversia riguardava l'accertamento induttivo di maggiori redditi societari per il 1998, con conseguente imputazione ai soci per trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo sussistente un errore processuale del giudice d'appello. Nelle controversie riguardanti società di persone e soci, la società e tutti i soci sono litisconsorti necessari, poiché l'accertamento del reddito societario costituisce il presupposto comune delle obbligazioni tributarie. La mancata partecipazione di tutti i soggetti determina la nullità assoluta dell'intero giudizio. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata quindi cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che dovrà rinnovare il giudizio ab origine previa integrazione del contraddittorio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
Imputazione dei redditi delle società di persone ai soci
Il reddito prodotto da una società di persone viene imputato automaticamente ai soci in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dall'effettiva percezione. Per questo l'accertamento societario e quello relativo ai soci costituiscono una fattispecie unitaria.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Impone l'integrazione del contraddittorio quando la controversia deve essere decisa nei confronti di più soggetti necessari, come la società di persone e tutti i suoi soci.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b)
Se il giudice d'appello rileva la mancata partecipazione di un litisconsorte necessario, deve rimettere la causa al giudice di primo grado affinché il contraddittorio venga regolarmente integrato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29
Consente, quando necessario, la riunione dei processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari, così da assicurare una decisione unitaria.
Codice di procedura civile, art. 383, ultimo comma
Consente alla Corte di cassazione, quando rileva una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, di cassare le pronunce emesse a contraddittorio non integro e rinviare la causa al giudice di primo grado.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
È stato invocato dai contribuenti per contestare la validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, ma la Cassazione, decidendo sulla questione processuale del litisconsorzio, non ha definito nel merito tale censura.
Legge n. 212 del 2000, artt. 7, comma 1, e 12, comma 7
Sono state richiamate dai contribuenti in relazione agli obblighi di motivazione e alle garanzie procedimentali, ma la Cassazione non ha deciso definitivamente tali questioni sostanziali, disponendo la rinnovazione del giudizio per il vizio processuale.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative a società di persone, quando si contesta il reddito societario da cui deriva l'imposizione per trasparenza dei soci, la società e tutti i soci devono partecipare allo stesso processo.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno dei litisconsorti necessari determina la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
- Il giudice d'appello che rileva il difetto di partecipazione di un litisconsorte necessario non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo o a decidere la controversia: deve rimettere la causa al giudice di primo grado per la rinnovazione del processo.
- La Cassazione, in presenza di un contraddittorio non integro, normalmente non decide il merito dell'accertamento, ma annulla le decisioni precedenti e rinvia al primo giudice.
- La decisione riguarda principalmente una regola processuale e non stabilisce se l'accertamento induttivo, la sottoscrizione dell'avviso o la pretesa fiscale fossero sostanzialmente corretti: tali questioni dovranno essere esaminate nel nuovo giudizio.
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