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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01123/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato IVA ritenuta indebitamente detratta nell'anno d'imposta 2006. La società contribuente aveva ottenuto in appello l'annullamento dell'atto, dopo che la CTR aveva ricostruito l'operazione come una legittima operazione imprenditoriale: un soggetto aveva stipulato due preliminari per l'acquisto di unità immobiliari, aveva poi conferito tali preliminari alla società in sede di aumento di capitale, e la società aveva concluso i definitivi quale terzo nominato. L'Ufficio sosteneva invece che i preliminari avevano già prodotto effetti in capo al soggetto privato, il quale aveva effettivamente pagato il prezzo e, non avendo operato una valida nomina del terzo, era il vero acquirente; da ciò l'indetraibilità dell'IVA portata in detrazione dalla società. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/apodittica e violazione delle norme sul contenuto della sentenza e sulla valutazione delle prove, sostenendo che la CTR avesse dato per scontata la natura di caparra confirmatoria delle somme versate e avesse omesso di spiegare le fonti del proprio convincimento; 2) violazione della disciplina IVA e delle norme civilistiche su caparra, contratto preliminare, nomina del terzo e cessione del contratto, lamentando altresì abuso del diritto e contrasto con il diritto UE. La Corte ha ritenuto inammissibile la parte del secondo motivo che introduceva abuso del diritto e violazione del diritto unionale, perché tali contestazioni non risultavano dall'avviso di accertamento; ha invece accolto la censura di diritto sulla detrazione IVA, affermando che il pagamento effettuato dal promissario acquirente in esecuzione del preliminare rende esigibile l'imposta e fa sorgere il diritto alla detrazione solo in capo al soggetto passivo che abbia sostenuto quell'esborso, non potendo la società, divenuta terza nominata nel definitivo, detrarre l'IVA già assolta a monte da un soggetto privato non passivo IVA.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, ritenendo la sentenza della CTR sufficientemente motivata e osservando che la doglianza mirava in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in cassazione. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione: ha dichiarato inammissibile la parte relativa ad abuso del diritto e diritto UE, ma ha ritenuto fondato il profilo relativo all'IVA, chiarendo che il diritto alla detrazione sorge quando l'imposta diviene esigibile e che, nel caso di pagamento del prezzo o di un acconto in sede di preliminare immobiliare, l'operazione è imponibile ex art. 6, comma 4, d.P.R. 633/1972. Poiché l'IVA era stata assolta dal promissario acquirente privato, non soggetto passivo, la società acquirente quale terzo nominato non poteva portarla in detrazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo la motivazione ampia e congrua.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato come parametro del contenuto motivazionale della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati come norme sulla valutazione della prova; la censura è stata respinta perché diretta a contestare la ricostruzione fattuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro del primo motivo di ricorso, relativo a nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del secondo motivo, per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 18 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel contesto della disciplina IVA e della detrazione; la Corte lo include tra le norme violate dall'Ufficio e ritiene fondato il motivo con riguardo alla disciplina della detrazione.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    La Corte afferma che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile; non vi possono essere sfasature temporali tali da attribuire la detrazione a soggetto diverso da quello che ha assolto l'imposta e che è soggetto passivo IVA.

  • art. 6 d.P.R. n. 633 del 1972

    È centrale: per gli immobili la cessione si considera effettuata al momento della stipulazione, ma se è pagato prima il corrispettivo l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo pagato alla data del pagamento, con conseguente esigibilità dell'imposta.

  • art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato per individuare il soggetto passivo IVA; la Corte esclude la detrazione in capo a chi non abbia assunto tale qualità rispetto all'imposta già esigibile e versata dal privato.

  • art. 65 Dir. CE 28/22/2006, n. 112

    Richiamato come conforme alla regola interna: in caso di pagamento di acconti anteriore alla cessione, l'imposta diventa esigibile al momento dell'incasso nei limiti dell'importo incassato.

  • art. 167 Dir. CE n. 112/2006

    Richiamato come base unionale del principio secondo cui il diritto alla detrazione sorge quando l'imposta diviene esigibile.

  • art. 1385 c.c.

    Richiamato per contestare la qualificazione delle somme versate come caparra confirmatoria; la Corte osserva che tale doglianza attiene alla qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato insieme alle altre norme civilistiche sulla formazione del contratto nel contesto della qualificazione della vicenda negoziale.

  • artt. 1401 ss. c.c.

    Richiamati per la disciplina della nomina del terzo nel contratto; la Corte afferma che la detrazione IVA non può essere conferita dal privato alla società con il solo conferimento dei preliminari.

  • artt. 1406 ss. c.c.

    Richiamati per la cessione del contratto nel contesto della vicenda negoziale e della pretesa fiscale.

  • art. 1402 c.c.

    Richiamato nella massima finale: il soggetto passivo IVA che stipula il definitivo quale terzo nominato non può detrarre l'IVA assolta a monte dal promissario acquirente privato non soggetto passivo.

  • art. 37 bis d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato nella ricostruzione della CTR come base della contestazione di abuso/elusione; la Corte di cassazione non affronta il merito di tale profilo perché la doglianza sul punto è dichiarata inammissibile nella parte corrispondente.

Massime di principio

  • In materia di IVA, il pagamento del prezzo o di un acconto in esecuzione di un contratto preliminare immobiliare rende l'operazione imponibile ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.P.R. 633/1972, con esigibilità dell'imposta al momento dell'incasso nei limiti dell'importo versato.
  • Il diritto alla detrazione dell'IVA sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile; la detrazione spetta al soggetto passivo nei cui confronti l'imposta è stata esigibile e da cui sia stata effettivamente assolta, non potendo essere trasferita a un soggetto diverso tramite successive operazioni negoziali.
  • Se il prezzo relativo al preliminare è stato pagato da un soggetto privato non titolare di partita IVA, la società che poi stipuli il definitivo quale terzo nominato non può detrarre l'IVA assolta a monte da quel privato.
  • Nel giudizio di cassazione la censura che, sotto la veste di vizio motivazionale, mira a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti è inammissibile; la qualificazione giuridica di un fatto va invece dedotta come violazione di legge.
  • Una doglianza basata su abuso del diritto o violazione del diritto dell'Unione non può essere coltivata in cassazione se tale profilo non ha costituito uno dei motivi posti a fondamento dell'avviso di accertamento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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