Cassazione Penale, Sentenza n. 6976/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'08/03/2022 che ha rigettato l'istanza di dissequestro di una somma di denaro pari a euro 198.605,00, sottoposta a sequestro probatorio in relazione al reato di ricettazione. Il ricorrente deduceva nullità per incompetenza funzionale: l'istanza di restituzione era stata presentata al Pubblico ministero, ma questo l'ha trasmessa al G.I.P. con parere contrario; secondo il ricorrente, nella fase delle indagini preliminari la competenza a decidere sulla restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio spetta al Pubblico ministero e non al G.I.P.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato. Ha stabilito che, nel corso delle indagini preliminari, la decisione sulla richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio è di competenza del Pubblico ministero che provvede con decreto motivato; il trasferimento dell'istanza al G.I.P. e la decisione di quest'ultimo costituiscono nullità assoluta per incompetenza funzionale. Pertanto gli atti sono stati trasmessi al Pubblico ministero presso il Tribunale di Palmi per il seguito.
Norme richiamate
art. 263 cod. proc. pen.
Nel disciplinare il procedimento per la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, stabilisce che, nel corso delle indagini preliminari, competente a decidere sulla richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro è il Pubblico ministero, che provvede con decreto motivato; contro il decreto è ammessa opposizione al giudice che procede
Durante le indagini preliminari la competenza spetta al Pubblico ministero; solo contro il suo decreto è ammessa opposizione al G.I.P.; non è ammessa la conversione in decisione del G.I.P. sulla base del parere del P.M.
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato quale disciplina del rito camerale cui il G.I.P. deve attenersi nel decidere in sede di opposizione al decreto del P.M.
art. 666 e art. 676 cod. proc. civ. (richiamati)
Norme richiamate per la competenza e la procedura da seguire una volta intervenuta sentenza non più impugnabile e per il giudice dell'esecuzione; citate per completezza della sequenza procedimentale.
Massime di principio
- Se il sequestro è di natura probatoria e l'istanza di restituzione è proposta nella fase delle indagini preliminari, va proposta al Pubblico ministero: è il P.M. che deve decidere mediante decreto motivato.
- La trasmissione dell'istanza dal Pubblico ministero al G.I.P. con parere e la successiva decisione del G.I.P. sulla restituzione costituiscono nullità per incompetenza funzionale; tale nullità comporta annullamento del provvedimento e trasmissione degli atti al P.M.
- Contro il decreto del Pubblico ministero è ammessa opposizione al G.I.P.; pertanto, se si riceve un decreto di rigetto dal P.M., la via corretta è l'opposizione al G.I.P., non il chiedere direttamente al G.I.P. di decidere in prima battuta.
- In fasi successive al giudizio (ove è intervenuta sentenza irrevocabile), la competenza a decidere sulla restituzione passa al giudice dell'esecuzione, secondo le norme richiamate.
- Nella pratica difensiva, quando si presenta una istanza di dissequestro probatorio conviene documentare e notificare correttamente all'organo competente (P.M.), conservare prova dell'avvenuta proposizione e, se il P.M. trasmette gli atti al G.I.P. e questi decide, valutare la tempestiva impugnazione per incompetenza funzionale.
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