Cassazione Civile, Ordinanza n. 12208/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ex dipendente di banca aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF applicate nel 2004 sulle somme ricevute da un fondo complementare pensioni del personale bancario, dopo la cessazione dal servizio avvenuta nel 1999. Alla base dell’istanza sosteneva che, nel calcolo della base imponibile, dovesse essere esclusa la franchigia del 4% e che l’importo erogato fosse da tassare nella misura dell’87,50% perché provento sostitutivo di una prestazione periodica. L’Amministrazione non aveva accolto la richiesta. La CTP aveva dato ragione al contribuente e la CTR del Lazio aveva confermato, ritenendo provato che i versamenti al fondo erano stati effettuati dal lavoratore nella misura del 7,75% della retribuzione imponibile e non risultando provato che gli oneri contributivi fossero stati sostenuti dal datore di lavoro; aveva inoltre escluso l’applicabilità del cd. incrocio contributivo, ritenuto pertinente solo ai contributi INPS. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 17, comma 2, e 48, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la franchigia del 4% riguarda solo i contributi previdenziali obbligatori e che, trattandosi di previdenza complementare facoltativa, i contributi versati al fondo concorrono integralmente alla formazione del reddito senza franchigia.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza complementare a un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo dei rapporti inerenti al trattamento pensionistico integrativo, conserva la stessa categoria reddituale della pensione integrativa sostituita e deve quindi essere tassata con il medesimo regime fiscale. Ne consegue che la base imponibile è costituita dall’intera somma erogata dal fondo, senza possibilità di sottrarre i contributi versati dal lavoratore, perché l’esenzione riguarda solo i contributi previdenziali obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico del contribuente, compensando integralmente quelle dei gradi di merito per la particolarità della materia.
Norme richiamate
art. 17, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamato per il regime fiscale applicabile alle somme erogate dal fondo; la Corte ribadisce che la prestazione in capitale derivante dal trattamento pensionistico integrativo va assoggettata al regime della prestazione sostituita.
art. 48, comma 2, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Nel testo ratione temporis applicabile, esclude dal reddito solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi facoltativi della previdenza complementare concorrono invece alla formazione dell’imponibile.
art. 6, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La prestazione di capitale erogata dal fondo mantiene la stessa categoria reddituale della pensione integrativa cui il dipendente ha rinunciato.
Massime di principio
- Le somme erogate in capitale da un fondo di previdenza complementare al posto di una pensione integrativa conservano la medesima natura reddituale della prestazione sostituita e seguono il relativo trattamento fiscale.
- Ai fini dell’imponibile, l’intera somma erogata dal fondo va considerata, senza decurtazione dei contributi versati dal lavoratore, quando tali contributi non siano imposti da una disposizione di legge.
- L’esenzione prevista per i contributi previdenziali riguarda solo quelli obbligatori; i contributi versati in forma facoltativa nell’ambito di un fondo complementare partecipano alla formazione del reddito.
- Quando la controversia è definita sulla base di un principio di diritto consolidato e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12023/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12024/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12025/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12026/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12027/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12028/2023 del 08/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →