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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41863/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario denunciando un presunto "errore di fatto" della sentenza della Corte di Cassazione del 18/10/2022: in udienza avrebbe dedotto l'intervenuta prescrizione del reato di truffa (capo B, anno 2013), richiesta non trascritta nel verbale, e la Corte di Cassazione avrebbe omesso di valutare d'ufficio tale intervenuta prescrizione ex art. 129 c.p.p.; il ricorrente invocava il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. per errore materiale/di fatto percettivo nella decisione di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile: formalmente perché l'atto non era sottoscritto digitalmente (violazione delle disposizioni del d.I.137/20, art.24 comma 6-bis e del richiamato art. 6-sexies del decreto legge), e sostanzialmente perché le doglianze sono manifestamente infondate. La Corte ha ritenuto che la decisione della Terza Sezione fosse il risultato di una valutazione di merito/di diritto (errore di giudizio) e non di un errore percettivo suscettibile di rimedio straordinario; inoltre il ricorrente non ha fornito la necessaria e specifica rappresentazione della sequela procedimentale che dimostrasse in modo evidente l'intervenuta prescrizione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il ricorso straordinario per errore materiale e errore di fatto in decisioni della Corte di Cassazione; il rimedio è limitato agli errori percettivi (svista/equivoco) che hanno inciso sulla formazione della volontà decisoria, non agli errori di giudizio o di diritto.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede che il giudice debba rilevare d'ufficio questioni rilevanti, come la prescrizione; nel caso, la Corte ha ritenuto che la questione della prescrizione fosse stata in effetti considerata e valutata come questione di merito dalla Corte di Cassazione.

  • art. 24 del d.I.137/20, comma 6-bis

    "fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale"

    Stabilisce l'obbligo di sottoscrizione digitale per gli atti di impugnazione depositati in forma informatica; la mancata osservanza comporta l'inammissibilità.

  • art. 6-sexies del decreto legge citato

    Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando l'atto non sia sottoscritto digitalmente, richiamato dalla Corte a sostegno della motivazione formale di inammissibilità.

  • art. 87-bis, comma 3, d.lgs. 150/22

    Prevede analoga obbligatorietà della sottoscrizione digitale per gli atti di impugnazione in documento informatico; citato a titolo di completezza normativa.

  • Sezioni Unite, 27 marzo 2002, Basile

    Giurisprudenza che distingue l'errore di fatto (svista/equivoco percettivo) dall'errore di giudizio; l'errore di giudizio non è sindacabile con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis.

  • Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193

    Conferma che l'errore materiale e l'errore di fatto sono limitati a specifiche ipotesi percettive e non comprendono errori di interpretazione o di valutazione degli atti, che ricadono nell'errore di diritto/giudizio.

  • Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, Rv. 280735

    "È inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso straordinario per cassazione, presentato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che deduce l'omesso rilievo \"ex officio\" da parte del giudice di legittimità della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'accertamento della prescrizione non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto, la cui definizione deve presentarsi di chiara evidenza per configurare l'errore di percezione denunciato)"

    Stabilisce il requisito della specificità: chi invoca la prescrizione in ricorso straordinario deve fornire una precisa e completa rappresentazione della sequenza procedimentale che evidenzi la maturazione del termine di prescrizione; altrimenti il motivo è inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. tutela solo errori materiali o di fatto percettivi (svista/equivoco) nella decisione della Corte di Cassazione; non è idoneo a correggere errori di giudizio o interpretazioni di diritto.
  • Se si contesta la mancata rilevazione d'ufficio della prescrizione da parte della Corte di Cassazione, il ricorrente deve documentare in modo preciso la sequenza procedimentale e gli elementi (date, provvedimenti, sospensioni/interruzioni) che dimostrino chiaramente la maturazione del termine di prescrizione; il mero rilievo generico non basta.
  • La mancanza di sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione depositato per via telematica comporta inammissibilità dell'impugnazione secondo la normativa vigente (d.I.137/20 e norme collegate): cura formale imprescindibile.
  • La distinzione tra errore di fatto e errore di giudizio/dei diritto è sostanziale: le valutazioni discrezionali o ermeneutiche della Corte di legittimità non sono sindacabili con il rimedio straordinario per errore materiale.
  • Quando si intende far valere la prescrizione in sede di ricorso straordinario, conviene allegare un cronoprogramma processuale dettagliato e la documentazione dei termini e degli eventi processuali che incidono sul computo dei termini (es. notifiche, sospensioni, interruzioni, impugnazioni), per soddisfare il requisito di specificità.

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