Sentenza del 17/06/2016 n. 12557 - Corte di Cassazione
TRIBUTI - IN GENERE - Rimborso - Credito esposto in dichiarazione integrativa - Onere dell'Amministrazione di rettificare la dichiarazione - Esclusione - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato una dichiarazione integrativa e una domanda di rimborso per l'anno 1993, sostenendo di aver applicato l'imposta sostitutiva sui titoli industriali con l'aliquota dello 0,25% anziché dello 0,10% prevista dalla legge. La CTR aveva ritenuto che, non avendo l'Amministrazione rettificato la dichiarazione entro i termini, il diritto al rimborso si fosse consolidato. L'Agenzia ha impugnato tale decisione, sostenendo che nessuna norma imponeva all'Ufficio di rettificare la dichiarazione o di svolgere verifiche, e che il semplice decorso dei termini non rendeva automaticamente dovuto il rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio e rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà esaminare nel merito la fondatezza della richiesta di rimborso, senza considerare decisiva la mancata rettifica della dichiarazione da parte dell'Amministrazione.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
La domanda di rimborso non prevede alcun onere per l'Amministrazione di effettuare accertamenti, in mancanza dei quali si consolidi il diritto del contribuente.
La mancata verifica o rettifica da parte dell'Ufficio non comporta automaticamente l'accoglimento della domanda di rimborso. Il contribuente deve dimostrare autonomamente l'esistenza e la spettanza del credito.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 9, commi 7 e 8
Il termine per la dichiarazione integrativa era previsto, nel regime applicabile, per le rettifiche a favore del Fisco.
Prima della disciplina successiva, la dichiarazione integrativa a favore del contribuente era generalmente emendabile senza limiti temporali specifici, salvo decadenze o esaurimento del rapporto tributario.
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, commi 8 e 8-bis
Il comma 8-bis ha introdotto, dal 1° gennaio 2002, la dichiarazione integrativa anche per correggere redditi dichiarati in misura superiore al dovuto.
La disciplina non era applicabile all'anno d'imposta 1993; tuttavia, anche secondo il regime precedente, l'emendabilità della dichiarazione non trasformava il silenzio dell'Amministrazione in riconoscimento automatico del credito.
Legge 27 marzo 1983, n. 77, art. 9
Aliquota dello 0,10% sull'imposta sostitutiva indicata dalla contribuente come corretta, anziché dello 0,25% applicato.
La norma costituiva il fondamento sostanziale della pretesa di rimborso, ma la sua effettiva applicazione doveva essere verificata nel merito dal giudice.
Codice civile, art. 2697
Spetta al contribuente che richiede il rimborso provare i fatti costitutivi del credito, senza poter fondare la pretesa esclusivamente sull'inerzia o sul mancato accertamento dell'Amministrazione.
Massime di principio
- La mancata rettifica della dichiarazione da parte dell'Amministrazione finanziaria non equivale al riconoscimento del credito esposto dal contribuente.
- In una domanda di rimborso, il contribuente deve provare nel merito l'esistenza, l'ammontare e la spettanza del credito; il decorso dei termini di accertamento non determina automaticamente il diritto al rimborso.
- La dichiarazione integrativa può consentire la correzione di errori a favore del contribuente, nei limiti temporali e sostanziali applicabili, ma non produce da sola un titolo definitivo per ottenere il rimborso.
- Il giudice deve valutare la fondatezza sostanziale della richiesta di rimborso e non può accoglierla soltanto perché l'Ufficio non ha svolto attività di verifica.
- Quando si applica una disciplina anteriore a modifiche legislative successive, occorre individuare la normativa vigente nell'anno d'imposta interessato e non applicare retroattivamente regole introdotte in seguito.
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