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Ordinanza

Ordinanza n. 820/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 1633/2026, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202601074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 1633/2026, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 1633/2026 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Dal testo dell'ordinanza non emergono né il contenuto specifico dell'atto amministrativo originariamente contestato né le singole censure dedotte in appello. Il Consiglio di Stato richiama soltanto la ratio e i presupposti dell'istituto della SCIA, rilevando che, alla valutazione propria della fase cautelare, le censure non appaiono idonee a sostenere la riforma della sentenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado. Ha ritenuto che, sulla base della cognizione sommaria propria della fase cautelare, le censure dedotte non fossero sufficienti a supportare la riforma della sentenza, anche alla luce della ratio e dei presupposti dell'istituto della SCIA. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti. L'ordinanza non definisce il merito dell'appello.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello; l'ordinanza non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado può essere negata quando, sulla base della valutazione sommaria propria della fase, le censure non appaiano idonee a sostenere la riforma della decisione impugnata.
  • La valutazione cautelare delle controversie riguardanti la SCIA deve tenere conto della ratio e dei presupposti propri dell'istituto, senza anticipare la definizione del merito dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareSCIA e liberalizzazioni
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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