Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/01/2018 n. 232 - Corte di Cassazione

Reati tributari - Scissione - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva annullato il decreto di perquisizione e sequestro. La vicenda riguardava una scissione parziale della società W. s.r.l., mediante la quale erano stati trasferiti a una nuova società, M. I. s.r.l., beni immobili, crediti e altre attività per circa 2.215.000 euro, mentre alla società scissa erano rimasti principalmente i debiti, inclusi ingenti debiti tributari. Il PM ha sostenuto che l'operazione, priva di effettive ragioni economiche e seguita da ulteriori trasferimenti e operazioni societarie, fosse diretta a rendere inefficace la riscossione coattiva delle imposte. Ha inoltre contestato l'erronea interpretazione secondo cui l'art. 2506-quater c.c., prevedendo la responsabilità solidale delle società coinvolte nella scissione, avrebbe escluso in astratto la configurabilità del reato previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, annullando l'ordinanza del Tribunale di Vicenza e rinviando gli atti allo stesso Tribunale in diversa valutazione quale giudice del riesame. La Cassazione ha stabilito che la scissione societaria non esclude automaticamente il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: il giudice deve esaminare le modalità concrete dell'operazione e anche le vicende successive, verificando se l'atto sia fraudolento o simulato e idoneo a pregiudicare la riscossione. Anche una singola scissione può integrare il reato, trattandosi di un reato di pericolo consumato quando viene realizzata la prima condotta concretamente idonea a eludere le pretese fiscali. Il rinvio non equivale a una condanna definitiva, ma impone una nuova valutazione cautelare secondo tali principi.

Norme richiamate

  • Art. 11 del Decreto Legislativo n. 74/2000

    Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

    La norma comprende qualsiasi atto simulato o fraudolento idoneo, secondo una valutazione ex ante, a occultare beni o a sottrarre garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva dei debiti tributari. Non è necessario che il recupero fiscale sia definitivamente impedito: è sufficiente un concreto pericolo per l'attività dell'Amministrazione finanziaria.

  • Art. 2506-quater, ultimo comma, codice civile

    Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico

    La responsabilità solidale civilistica delle società partecipanti alla scissione non esclude, in astratto, la configurabilità del reato tributario. Il giudice penale deve comunque verificare in concreto se la scissione sia stata utilizzata fraudolentemente e se abbia creato un pericolo per la riscossione.

  • Art. 110 codice penale

    Concorso di persone nel reato

    La contestazione cautelare riguardava la possibile partecipazione concorsuale degli indagati nella realizzazione delle operazioni ritenute fraudolente.

  • Art. 325 codice di procedura penale

    Ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali

    In materia di misure cautelari reali, il controllo della Cassazione è limitato alla violazione di legge. L'omessa motivazione su punti decisivi può però integrare una violazione di legge per motivazione mancante.

Massime di principio

  • Una riorganizzazione societaria, inclusa una scissione, non è penalmente irrilevante solo perché prevista e regolata dal codice civile: occorre valutare la concreta funzione economica dell'operazione e i suoi effetti sulla garanzia patrimoniale dei creditori fiscali.
  • La presenza di responsabilità solidale civilistica tra società coinvolte nella scissione non esclude il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, soprattutto se i beni vengono trasferiti a società collegate e la società originaria conserva prevalentemente debiti tributari o attività di scarso valore.
  • Anche una singola operazione può essere fraudolenta; la valutazione deve considerare sia la situazione al momento della scissione sia gli eventi successivi, come cessioni delle quote, svuotamento patrimoniale, trasferimenti di rami d'azienda o mancato pagamento dei debiti fiscali.
  • Il reato è di pericolo: non è necessario dimostrare l'effettiva e definitiva impossibilità di riscossione, ma l'idoneità concreta degli atti a ostacolare o rendere più difficile l'azione recuperatoria del Fisco.
  • La mancanza di valide ragioni economiche, la concentrazione degli attivi nella società beneficiaria, la permanenza dei debiti nella società scissa e la successiva dispersione dei beni costituiscono indici rilevanti della possibile natura fraudolenta dell'operazione.
  • La decisione della Cassazione ha annullato il provvedimento cautelare e disposto il rinvio: non ha accertato in via definitiva la responsabilità degli indagati, ma ha imposto al giudice del riesame una nuova valutazione concreta del fumus del reato e del pericolo per la riscossione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.