Cassazione Civile, Ordinanza n. 29332/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR dell’Umbria che aveva rigettato il suo appello contro due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2008 e 2009, relativi a maggior reddito IRES e IRAP derivante dall’applicazione della disciplina delle società non operative. Nel ricorso sono stati dedotti due motivi: con il primo, violazione dell’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 30 l. n. 724/1994, per avere la CTR escluso l’applicabilità, per gli anni in contestazione, della causa di disapplicazione prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 87956 dell’11/06/2012 a favore delle società che esercitano solo attività agricola; con il secondo, violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 472/1997, per avere ritenuto applicabile la sanzione nonostante la sopravvenuta non punibilità del fatto.
La decisione
La Corte ha rilevato che la lite era stata definita agevolmente ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197/2022; l’Agenzia aveva depositato documentazione attestante la regolarità della procedura e la controversia risultava inserita nell’elenco previsto dall’art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023, convertito in l. n. 41/2023, circostanza ritenuta sufficiente a documentare la regolare definizione e l’assenza di diniego. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, in base alla previsione speciale della legge sulla definizione agevolata. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in tema di prova nel processo tributario.
art. 30 l. n. 724/1994
Costituisce la base normativa della disciplina delle società non operative richiamata nella lite.
art. 3 d.lgs. n. 472/1997
È invocato per sostenere la non punibilità sopravvenuta della sanzione.
art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197/2022
Prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie, base della estinzione del giudizio.
art. 1, comma 197, l. n. 197/2022
Prevede che le spese restino a carico di chi le ha anticipate.
art. 1, comma 200, l. n. 197/2022
Il testo richiama l'assenza, allo stato, di diniego della definizione agevolata.
art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023
L'elenco depositato dall'Agenzia documenta la regolare definizione della controversia e l'assenza di diniego.
art. 41, l. n. 41/2023
È la legge di conversione del d.l. n. 13/2023 richiamata per l'elenco delle controversie definite.
art. 391 cod. proc. civ.
Richiamato nel contesto della riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, misura riferita ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- La regolare definizione agevolata della controversia tributaria, documentata dal deposito dell'elenco previsto dalla disciplina speciale e in assenza di diniego, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando interviene una definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate secondo la previsione legislativa speciale.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica all'estinzione del giudizio per definizione agevolata, perché la misura è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di applicazione analogica.
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