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Ordinanza

Ordinanza n. 157/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti con cui sono state respinte le domande dei nulla osta ai fini del rilascio di permesso di soggiorno ex art. 27 T.U.I. per distacco transnazionale di propri dipendenti;

Giustizia amministrativa202600498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi delle domande di nulla osta ai fini del rilascio di permessi di soggiorno ex art. 27 T.U.I. per distacco transnazionale di dipendenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha impugnato i provvedimenti con cui sono state respinte le domande di nulla osta per il distacco transnazionale di propri dipendenti, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La censura ritenuta prima facie fondata riguarda la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990: i dinieghi sarebbero stati adottati sulla base di una motivazione del tutto nuova e diversa rispetto a quella comunicata all'interessata il 2 dicembre 2025. Ne sarebbe derivata l'omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale sulle effettive ragioni ostative. Il TAR ha inoltre rilevato che la partecipazione non sarebbe stata superflua, poiché, in applicazione del principio di leale collaborazione, l'Amministrazione avrebbe potuto riqualificare le istanze e valutarle, ove ne ricorressero i presupposti, ai sensi degli artt. 27-quinquies e 27-sexies del T.U.I.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ravvisando il fumus boni iuris nella violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Gli atti impugnati risultavano fondati su ragioni nuove e diverse da quelle previamente comunicate, senza che l'interessata avesse potuto esercitare il contraddittorio sulle effettive ragioni dei dinieghi. La partecipazione procedimentale non è stata ritenuta superflua, anche perché l'Amministrazione avrebbe potuto valutare una riqualificazione delle istanze ai sensi degli artt. 27-quinquies e 27-sexies del T.U.I. La misura cautelare è stata concessa con finalità conformativa e non comporta il rilascio immediato dei nulla osta: l'Amministrazione deve riesaminare le domande in contraddittorio con l'interessata, tenendo conto dei rilievi dell'ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata la camera di consiglio per il prosieguo al 8 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto deve consentire il contraddittorio sulle effettive ragioni ostative; non è sufficiente una comunicazione fondata su motivi diversi da quelli posti a base del diniego finale.

  • art. 27 T.U.I.

    Costituisce il riferimento normativo per le domande di nulla osta finalizzate al rilascio del permesso di soggiorno per distacco transnazionale dei dipendenti.

  • art. 27-quinquies T.U.I.

    L'Amministrazione avrebbe potuto valutare, ove sussistenti i presupposti, la riqualificazione delle istanze secondo questa disciplina.

  • art. 27-sexies T.U.I.

    L'Amministrazione avrebbe potuto valutare, ove sussistenti i presupposti, la riqualificazione delle istanze secondo questa disciplina.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina il potere cautelare esercitato dal TAR, che nella fattispecie è stato utilizzato per imporre un riesame amministrativo in contraddittorio.

Massime di principio

  • Il preavviso di rigetto deve rappresentare in modo effettivo le ragioni ostative poi poste a fondamento del provvedimento finale; l'Amministrazione non può fondare il diniego su motivi nuovi e diversi senza previamente consentire all'interessato di interloquire su di essi.
  • La partecipazione procedimentale non può essere considerata superflua quando il contraddittorio avrebbe potuto incidere concretamente sull'esito del procedimento, anche attraverso la riqualificazione dell'istanza secondo una diversa disciplina normativa applicabile.
  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può accogliere la domanda disponendo un riesame dell'istanza da parte dell'Amministrazione, da svolgersi nel rispetto del contraddittorio e dei criteri conformativi indicati nella motivazione, senza sostituirsi all'Amministrazione nella decisione finale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleBuona fede e correttezza della PATutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

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