Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1107/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento del diniego parziale di accesso agli atti della procedura concorsuale indetta dal Politecnico di Torino per la progressione tra l’area dei collaboratori e l’area dei funzionari bando 03/25/PV.

Giustizia amministrativa202600224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti della procedura interna di progressione verticale, nonché successive comunicazioni relative ai costi di riproduzione e all’ostensione parziale della documentazione

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, partecipante a una procedura valutativa interna per titoli e colloquio finalizzata alla progressione dall’area dei collaboratori all’area dei funzionari, non essendosi collocato utilmente in graduatoria, aveva chiesto l’accesso ai curricula e alla documentazione allegata di tutti i candidati, ai verbali integrali della commissione, alle schede individuali di valutazione dei titoli e delle performance, ai verbali dei colloqui e alla graduatoria con il dettaglio dei punteggi. L’amministrazione aveva accolto parzialmente l’istanza, consentendo l’accesso ai verbali, ai criteri di valutazione e ai punteggi, ma escludendo l’ostensione integrale dei curricula e delle schede individuali di performance, in quanto contenenti dati personali non pertinenti, quali recapiti e indirizzi. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, dell’art. 24 Cost. e dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento; violazione dell’art. 12 d.P.R. 487/1994; difetto di istruttoria, travisamento, irragionevolezza, carenza di motivazione, mancata verbalizzazione e lesione del diritto di difesa. L’amministrazione ha eccepito l’irricevibilità per tardività e l’inammissibilità per carenza di interesse, rilevando che il ricorrente non aveva ritirato la documentazione predisposta, già resa disponibile con gli oscuramenti e previo pagamento dei costi previsti dal regolamento interno.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibile la memoria del ricorrente depositata il 29 aprile 2026, perché non rispettava il termine di quindici giorni liberi prima della camera di consiglio previsto dagli artt. 73 e 87 c.p.a. Nel merito processuale ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’art. 116 c.p.a. decorreva dalla comunicazione del 15 dicembre 2025 della nota del 12 dicembre, con la quale l’amministrazione aveva espresso il parziale accoglimento dell’istanza e aveva manifestato in modo definitivo la propria posizione sull’ostensione non integrale dei curricula e delle schede di performance. La successiva nota del 19 dicembre 2025, relativa alla quantificazione dei costi di riproduzione dei verbali, non costituiva un nuovo provvedimento di riesame né una conferma in senso proprio, poiché non recava una rinnovata istruttoria o una diversa valutazione degli interessi coinvolti. Neppure la riserva di valutare eventualmente le ulteriori argomentazioni era idonea a differire la decorrenza del termine, poiché l’amministrazione si era già espressamente pronunciata sulla parziale ostensibilità della documentazione. La successiva trasmissione dei verbali del 22 dicembre 2025 e la messa a disposizione della restante documentazione oscurata confermavano, secondo il TAR, la costante impostazione dell’amministrazione e non determinavano la riapertura del termine. Il ricorso, notificato il 15 gennaio 2026, era quindi tardivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri riflessi e accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 73 e 87 c.p.a.

    termine di quindici giorni liberi prima della camera di consiglio

    La memoria depositata oltre il termine previsto per il rito camerale è inammissibile e viene espunta dal giudizio.

  • art. 116 c.p.a.

    termine di decadenza di trenta giorni

    Il termine per proporre il ricorso in materia di accesso decorre dalla comunicazione del diniego o del parziale accoglimento, quando l’amministrazione abbia espresso in modo definitivo la propria posizione sull’istanza.

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    La controversia riguardava il diritto di accesso documentale e i limiti all’ostensione integrale di documenti contenenti dati personali, ma il giudice non ha esaminato nel merito la fondatezza delle pretese per la tardività del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di accesso ai documenti amministrativi, il termine decadenziale per il ricorso ex art. 116 c.p.a. decorre dalla comunicazione con cui l’amministrazione esprime definitivamente un diniego o un accoglimento solo parziale dell’istanza, anche se la documentazione viene resa disponibile soltanto successivamente.
  • Una successiva comunicazione relativa ai costi di riproduzione o alle modalità materiali di ostensione non riapre né differisce il termine per ricorrere quando non contiene una nuova istruttoria, una rinnovata ponderazione degli interessi o una diversa determinazione sostanziale sull’accesso.
  • La generica riserva dell’amministrazione di valutare ulteriormente la richiesta non impedisce la decorrenza del termine di impugnazione se l’amministrazione si è già pronunciata espressamente sulla non integrale ostensibilità dei documenti richiesti.
  • La successiva messa a disposizione della documentazione, eventualmente con oscuramenti, non comporta la riapertura del termine quando costituisce attuazione della precedente determinazione di parziale accoglimento e non esprime una nuova volontà provvedimentale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.