Sentenza n. 16/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’ottemperanza quanto al ricorso n. 918 del 2025: - alla sentenza emessa dal Tribunale di Marsala n. 21/2024 del 11/01/2024 r.g. n. 1704/2023, passata in giudicato; quanto al ricorso n. 922 del 2025: - alla sentenza emessa dal Tribunale di Marsala n. 802/2022 del 07/09/2022 r.g. n. 1284/2022, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Marsala, relative al riconoscimento della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto due distinti ricorsi per l’ottemperanza a sentenze del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, passate in giudicato. La sentenza n. 21/2024 aveva accertato il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023 e condannato il Ministero al pagamento di euro 500,00; la sentenza n. 802/2022 aveva riconosciuto il medesimo diritto per l’anno scolastico 2021/2022, con condanna al pagamento di ulteriori euro 500,00. Il Ministero si è costituito: nel primo giudizio con atto di mera forma, nel secondo riconoscendo l’esistenza del giudicato ma giustificando il ritardo con il numero elevato di richieste seriali e la temporanea indisponibilità di fondi, sostenendo che l’adempimento fosse in corso di definizione a livello centrale. Il ricorrente ha dedotto la perdurante mancata esecuzione dei giudicati, nonostante la loro notificazione e la scadenza dei termini di legge.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., ravvisando connessione soggettiva e oggettiva, poiché erano proposti dal medesimo docente contro la stessa amministrazione e riguardavano lo stesso beneficio economico, sebbene riferito ad annualità e titoli giudiziali diversi. Ha dichiarato i ricorsi ammissibili e fondati, rilevando che l’art. 112, comma 2, c.p.a. consente l’azione di ottemperanza anche per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Poiché il Ministero non aveva dimostrato l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie e le difficoltà organizzative, il carattere seriale delle richieste e l’indisponibilità temporanea di fondi non erano idonei a giustificare l’inottemperanza, il TAR ha ordinato all’amministrazione di eseguire i giudicati entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte. L’incarico è stato disposto senza compensi ulteriori. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore della procuratrice antistataria.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione di ricorsi connessi, quando sussistono ragioni soggettive e oggettive tali da rendere opportuna una trattazione e decisione unitaria.
art. 112, comma 2, c.p.a.
L’azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La disposizione può trovare applicazione analogica quale fondamento della gratuità dell’incarico del commissario ad acta, in relazione al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia condannato una pubblica amministrazione all’adempimento di un’obbligazione pecuniaria.
- La pubblica amministrazione non può giustificare la mancata esecuzione di un giudicato con il carattere seriale delle richieste, difficoltà organizzative o temporanea indisponibilità di fondi, se non dimostra l’avvenuto adempimento o l’esistenza di circostanze giuridicamente idonee a escludere l’inottemperanza.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’intervento sostitutivo in caso di ulteriore inerzia.
- Ricorsi distinti possono essere riuniti quando, pur riferendosi ad annualità o titoli giudiziali differenti, sono proposti dalle stesse parti e riguardano il medesimo beneficio, sulla base di presupposti fattuali e giuridici analoghi.
- L’incarico di commissario ad acta affidato a un dirigente pubblico può essere disposto senza compensi ulteriori quando trova applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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