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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26032/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva disposto l'estradizione verso la Repubblica di Albania, sotto il profilo che sarebbe stata violata la disciplina della specialità (divieto di procedere per fatti anteriori e diversi rispetto a quelli per cui è concessa l'estradizione) e il principio del ne bis in idem (art. 705 c.p.p.), sostenendo che il fatto oggetto della domanda estradizionale (21/10/2016) sarebbe rientrato nel procedimento penale già instaurato in Italia connesso a un reato associativo e a reati-fine e dunque sarebbe stato già giudicato.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato integralmente inammissibile per motivi in parte non consentiti e in parte carenti di specificità (artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.). La Corte ha confermato che la richiesta di estradizione riguarda un unico episodio del 21/10/2016 (art. 283/a/2 codice penale albanese) relativo al trasporto di kg. 664,75 di marijuana in Monopoli, episodio non compreso nella precedente contestazione giudicata in Italia; pur essendo logicamente e cronologicamente collegato all'imputazione associativa, si è trattato di un concorso materiale di reati e di un fatto diverso, quindi privo della violazione del divieto di bis in idem. Per l'inammissibilità totale del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 cod. proc. pen.), con invio degli adempimenti di cancelleria (art. 203 disp. att. cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Richiamata la forma di svolgimento del procedimento (richiamo formale alle disposizioni emergenziali sulle modalità processuali)

  • art. 581, comma 1 cod. proc. pen.

    Principio di specificità dei motivi di ricorso: motivi generici o reiterativi possono rendere il ricorso inammissibile

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. c)

    Richiesta di specificità e rilevanza delle censure in cassazione; censure meramente reiterative già disattese dalle cortesì inferiori sono inammissibili

  • art. 705 c.p.p.

    Norma che disciplina il divieto di ne bis in idem/processo per lo stesso fatto; qui evocata come parametro da valutare rispetto all'estradizione, ma la Corte ha ritenuto che il fatto al centro della domanda estradizionale fosse diverso e non già giudicato

  • art. 283/a/2 codice penale albanese

    Individua il reato per il quale è richiesta l'estradizione (trasporto di sostanze stupefacenti il 21/10/2016); la Corte ha confermato che la richiesta riguarda esclusivamente questo episodio

  • art. 74 e art. 73 d.P.R. (cit.)

    art. 74 2, d.P.R. cit.; art. 73 d.P.R. cit.

    Riferimenti alle norme italiane in materia di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e reati-fine: la Corte ha rilevato che, sebbene il fatto estradizionale rientri nel novero dei reati-fine collegabili all'associazione, non era compreso nella contestazione già giudicata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile e causato per colpa

  • Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Giurisprudenza di riferimento che legittima l'applicazione di sanzioni per i ricorsi proposti con colpa, richiamata per giustificare la misura della sanzione pecuniaria

  • art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulle formalità di cancelleria cui sono demandati gli adempimenti successivi alla decisione

Massime di principio

  • La richiesta di estradizione va valutata rispetto al fatto materiale indicato nel mandato o nella domanda: se l'episodio estradizionale è distinto e non è stato oggetto del giudizio nel paese richiesto, non opera il divieto del ne bis in idem.
  • Collegamenti logici o temporali tra reati (es. partecipazione a un'associazione e reati-fine) non bastano da soli a configurare il bis in idem: bisogna verificare la corrispondenza materiale delle contestazioni effettivamente giudicate.
  • Nei ricorsi per cassazione è essenziale la specificità e la novità delle censure (artt. 581 e 591 c.p.p.); motivi meramente reiterativi o privi di concrete argomentazioni sono dichiarati inammissibili.
  • La Corte richiede adeguata e non apodittica motivazione quando si afferma che due fatti sono "totalmente diversi": deve emergere la valutazione sulle ragioni che li distinguono.
  • Proporre un ricorso in modo colpevole o manifestamente infondato può comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale richiamata.

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