Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3212/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento del 1.2.2024, notificato in data 3.3.2025 con cui la Prefettura di Milano ha revocato il nulla-osta al lavoro subordinato e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

Giustizia amministrativa202501401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla-osta al lavoro subordinato per asserita irreperibilità del lavoratore e richiesta datoriale di chiusura della procedura

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla-osta rilasciato nel 2022, motivata dalla richiesta del datore di lavoro di chiusura dell'istanza per irreperibilità del lavoratore. Ha dedotto la violazione e l'erronea interpretazione degli artt. 22, commi 5-ter e 11, e 24-bis del d.lgs. 286/1998, nonché della circolare del Ministero dell'Interno n. 3836 del 20 agosto 2007, oltre a eccesso di potere, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che il rapporto di lavoro si fosse effettivamente instaurato, come accertato da una sentenza del Tribunale di Milano, e che l'amministrazione avrebbe dovuto verificare tale circostanza, convocarlo e valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, essendo cessato il rapporto per causa non imputabile al lavoratore. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, che gli avrebbe impedito di rappresentare le vicende relative al rapporto di lavoro.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla-osta. Ha ritenuto fondate le censure relative alla non veridicità delle dichiarazioni del datore di lavoro e all'omessa valutazione dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. La documentazione prodotta dal ricorrente e, in particolare, la sentenza del Tribunale di Milano, hanno dimostrato l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e smentito l'asserita irreperibilità e mancata prestazione lavorativa. Poiché il rapporto era cessato per causa non imputabile al lavoratore, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali sulle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata tra le norme che disciplinano la procedura relativa al nulla-osta e al rapporto di lavoro dello straniero; il provvedimento di revoca è stato ritenuto illegittimo alla luce dell'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    Quando il rapporto di lavoro è stato effettivamente instaurato e cessa per causa non imputabile al lavoratore, sussistono i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

  • art. 24-bis d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente nell'ambito della disciplina del nulla-osta al lavoro subordinato, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.

  • artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990

    Sono stati invocati per contestare l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; la relativa censura è stata assorbita in seguito all'accoglimento delle doglianze sostanziali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, insieme al GDPR, per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La revoca del nulla-osta al lavoro subordinato non può fondarsi automaticamente sulla dichiarazione datoriale di irreperibilità del lavoratore, quando gli elementi documentali disponibili dimostrino l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro.
  • L'accertamento giudiziale dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro costituisce elemento rilevante che l'amministrazione deve considerare nella verifica dei presupposti per la revoca del nulla-osta.
  • Quando sia provata l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e la sua cessazione per causa non imputabile al lavoratore, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998.
  • L'amministrazione, prima di definire negativamente la procedura sulla base dell'asserita irreperibilità del lavoratore, deve svolgere un'istruttoria coerente con gli elementi disponibili e valutare le conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro, inclusa la possibilità del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.