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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29268/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Ricorso dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che le doglianze investissero profili di merito sulla quantificazione della pena, non sindacabili in cassazione se la motivazione del giudice di merito è congrua e non illogica.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che, riformando la decisione del Tribunale di Roma quanto alla qualificazione giuridica del reato e alla pena, avrebbe applicato un trattamento sanzionatorio eccessivo. In particolare ha dedotto tre censure: primo, la pena base sarebbe stata determinata in misura troppo elevata; secondo, le diminuzioni per le circostanze attenuanti sarebbero state troppo contenute; terzo, la Corte territoriale avrebbe violato i criteri di cui all'art. 133 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati, osservando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata era congrua e sufficiente, anche quanto al richiamo degli elementi ritenuti decisivi. È stato inoltre richiamato il principio per cui un medesimo dato fattuale può essere valutato sia ai fini delle circostanze aggravanti sia ai fini della determinazione della pena base.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    richiamato come parametro di esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena insieme all'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    richiamato quale criterio per la graduazione del trattamento sanzionatorio; la sua violazione è stata esclusa perché la motivazione della sentenza d'appello era congrua

  • art. 591 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo, ma l'esito di inammissibilità è coerente con il vaglio di ammissibilità del ricorso in cassazione; non viene però richiamato testualmente

Massime di principio

  • La determinazione della pena base e la quantificazione degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
  • È sufficiente che il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti rilevanti ai fini della dosimetria della pena; non è richiesta una motivazione analitica o la confutazione puntuale di ogni deduzione difensiva quando queste siano generiche.
  • Il medesimo dato fattuale può essere legittimamente valorizzato sia nella valutazione della gravità del fatto e quindi della pena base, sia ai fini del riconoscimento o del diniego di circostanze aggravanti o attenuanti, senza che ciò integri di per sé duplicazione indebita della valutazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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