Cassazione Civile, Ordinanza n. 24741/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Dopo un accertamento tecnico preventivo, il proprietario dell'appartamento inferiore conveniva in giudizio la proprietaria dell'unità sovrastante per far accertare la provenienza di rumori intollerabili dalla sua abitazione e per ottenerne la cessazione, l'esecuzione degli interventi necessari a eliminarne le cause e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il giudice di pace accoglieva la sola domanda inibitoria; in appello il tribunale, riformando in parte la decisione, condannava la convenuta a eseguire specifiche opere sull'impianto idrico del bagno, ma respingeva le domande risarcitorie, comprese quelle per danno biologico e per deprezzamento dell'immobile. Il ricorrente ha proposto sette motivi: i primi tre contestavano l'apprezzamento delle prove e della CTU circa l'intollerabilità dei rumori e la pretesa opposizione dell'attore alle prove tecniche; il quarto, quinto e sesto censuravano il mancato riconoscimento del danno alla salute, sostenendo che la CTU medico-legale avesse accertato una menomazione psico-fisica con concausa nell'inquinamento acustico; il settimo lamentava il rigetto della domanda di danno patrimoniale per deprezzamento dell'appartamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi primo, secondo, terzo e settimo perché diretti, in sostanza, a una rivalutazione del materiale probatorio e dell'apprezzamento di merito compiuto dal tribunale, senza individuare specifici errori di diritto o omessi esami di fatti decisivi. Ha invece accolto il quarto, quinto e sesto motivo, rilevando che il tribunale aveva erroneamente escluso il nesso causale tra le immissioni rumorose e il danno alla salute solo perché il disturbo psico-fisico non era dipeso esclusivamente dal rumore, ma anche da tratti della personalità del danneggiato: la concausalità, invece, è sufficiente a fondare la responsabilità risarcitoria. La sentenza è stata quindi cassata sul punto con rinvio al giudice di appello per la liquidazione del danno non patrimoniale e per verificare se gli interventi ordinati fossero stati eseguiti e se i rumori fossero cessati o diminuiti; il rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 844 c.c.
è richiamato quale parametro di tollerabilità delle immissioni rumorose provenienti da un immobile confinante o sovrastante; la domanda inibitoria e l'accertamento tecnico erano funzionali a verificare il superamento della soglia di tollerabilità.
art. 2043 c.c.
fondamento della domanda risarcitoria per i danni derivanti dalle immissioni intollerabili; la Corte ribadisce che la responsabilità può sussistere anche in presenza di concause.
art. 2059 c.c.
richiamato in relazione al danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica conseguente alle immissioni.
art. 1226 c.c.
evocato con riguardo alla liquidazione equitativa del danno.
art. 116 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso per censurare la valutazione delle prove e della CTU; la Corte osserva che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato dal ricorrente per lamentare violazioni di legge nei vari motivi.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per dedurre omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne esclude l'ammissibilità quando la censura si risolve in una diversa lettura delle prove.
art. 380 bis.1 c.p.c.
indicato come base per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- In tema di immissioni rumorose, il giudice di merito deve verificare il superamento della normale tollerabilità e individuare le cause delle immissioni sulla base del compendio probatorio e dell'eventuale consulenza tecnica; in cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
- La censura che contesti l'apprezzamento delle prove è inammissibile se non indica un preciso errore di diritto o un omesso esame di un fatto decisivo, ma si limita a contrapporre una diversa lettura degli elementi istruttori.
- Ai fini della responsabilità aquiliana e del risarcimento del danno alla salute, non è necessario che la condotta illecita sia l'unica causa del pregiudizio: è sufficiente che abbia concorso eziologicamente a produrlo insieme ad altri fattori.
- Il giudice non può escludere integralmente il nesso causale tra condotta e danno solo perché il danno risulti anche influenzato da concause personali o soggettive del danneggiato; in tal caso occorre valorizzare la concausalità ai fini dell'an debeatur e della successiva liquidazione.
- Quando la decisione di merito accerta la persistenza di immissioni e ordina interventi ripristinatori, in sede di rinvio va verificato se tali interventi siano stati eseguiti e quale sia l'attuale intensità del pregiudizio, poiché ciò incide sulla persistenza e sulla quantificazione del danno risarcibile.
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