Cassazione Penale, Sentenza n. 27019/2022 del 13/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del riesame sostenendo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 416-bis c.p. e 273 c.p.p. (lett. a) e c)). La censura principale era che il Tribunale aveva attribuito rilievo probatorio a una telefonata del 07/04/2020 non considerando che in quella conversazione parlava soltanto un soggetto denominato Di Fede, ritenuto dall'avvocato l'unico intraneo all'associazione mafiosa. Palma veniva descritto come estraneo o al più come mero tramite che chiedeva chiarimenti sugli ordini per le cassette e presentava terze persone per ottenere un'autorizzazione, senza capacità decisionale. Sosteneva quindi che non sussistessero i gravi indizi di colpevolezza per la sua attribuzione di ruolo stabile nella societas sceleris e che altre conversazioni richiamate non fossero indicative del suo coinvolgimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha confermato che il controllo del giudice di legittimità sulla valutazione dei gravi indizi è limitato alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione e non può sostituirsi al giudice del merito nella rivalutazione delle prove. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame esaustiva, logica e priva di aporie, avendo ricostruito il ruolo del Palma sulla base delle captazioni e dei servizi di osservazione, con riferimenti ai contatti e alle attività a favore dei familiari dei detenuti e alle funzioni di mediazione. Ha inoltre richiamato la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere ex art. 275, comma 3, c.p.p., ove sussistano gravi indizi per il 416-bis. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma oggetto della contestazione sostanziale: la Corte accetta la valutazione del giudice di merito secondo cui dalle captazioni emergevano gravi indizi circa il ruolo di Palma nell'associazione di tipo mafioso.
art. 273 cod. proc. pen.
Riferimento alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; la Cassazione ricorda che l'assenza di gravi indizi è sindacabile in cassazione solo se si traduce in violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede la doppia presunzione in materia di esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere per i reati di stampo mafioso; la Corte ricorda che quando sussistono gravi indizi per 416-bis la custodia è obbligatoriamente adeguata salvo elementi specifici contrari.
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata per chiarire che le intercettazioni fra terzi, quando rilevanti, possono costituire fonte diretta di prova senza la necessità di ulteriori riscontri, purché il giudice valuti il loro significato secondo criteri di linearità logica.
legge n. 47 del 2015
Richiamata in relazione all'intervento riformatore su art. 275 c.p.p.; la Corte ricorda gli effetti della riforma sulle presunzioni cautelari per i reati di stampo mafioso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice del merito per rivedere la valutazione probatoria: il ricorso per vizio di motivazione è ammissibile in Cassazione solo se emerge una violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione.
- Le intercettazioni, anche se tra terzi e con linguaggio criptico, possono costituire prova diretta se il giudice le interpreta logicamente e coerentemente con il resto degli elementi investigativi; la loro valutazione resta questione di merito.
- Nel procedimento cautelare relativo a delitti di stampo mafioso l'art. 275, comma 3, c.p.p. introduce presunzioni che rendono la custodia cautelare in carcere l'adeguata misura ordinaria quando sussistono gravi indizi, e tali presunzioni possono essere superate solo con elementi concreti e specifici.
- Chi contesta una misura cautelare per carenza di gravi indizi deve dimostrare la manifesta illogicità o insufficienza probatoria nella motivazione del giudice di merito, non limitarsi a proporre una diversa lettura degli elementi raccolti.
- Il ruolo di 'mediatore' o 'tramite' può essere valutato dal giudice come indice di partecipazione stabile all'associazione se emerge da un insieme di elementi (contatti ripetuti, attività di supporto ai familiari dei detenuti, interventi organizzativi); per contrastare tale valutazione servono elementi specifici che escludano stabilmente l'appartenenza.
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