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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29473/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'opponente contestava la confisca sostenendo che le risorse impiegate per l'acquisto e la costruzione dell'immobile provenivano dalla famiglia di origine della Di Tella (disinvestimenti di titoli fra 2003 e 2007 per circa 457.000 euro) e dai redditi derivanti dall'attività agricola svolta da Di Tella Antonio. Denunciava la mera apparenza della motivazione dell'ordinanza di merito, l'omessa valutazione delle copiose prove documentali e la non idoneità della consulenza tecnica che produceva risultati solo probabilistici a giustificare la lecita provenienza delle risorse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: la Corte di Appello ha errato nel ritenere che il giudizio di sproporzione contenuto in un precedente provvedimento irrevocabile rendesse intangibile la possibilità per il terzo intestatario di proporre un incidente di esecuzione volto a dimostrare la reale titolarità e la lecita provenienza delle risorse. La Cassazione ha ribadito che il terzo non è gravato dall'onere di provare pienamente la legittima provenienza ma solo dall'onere di allegazione, mentre incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'interposizione fittizia con elementi di gravità, precisione e concordanza. La motivazione della Corte di Appello è stata ritenuta viziata e incompleta, in particolare per il mancato esame adeguato dei disinvestimenti e dei redditi agricoli prodotti dalla difesa. Per questi motivi la decisione impugnata è annullata e rinviata per nuovo giudizio, nel quale dovranno essere applicati i principi di diritto indicati dalla Corte di Cassazione.

Norme richiamate

  • Sez. U, Putignano, 27/03/2025 (informazione provvisoria n.3/2025)

    Principio che il terzo può dedurre ogni elemento utile a dimostrare l'effettiva titolarità dei beni confiscati e non è vincolato dal giudicato patrimoniale che non lo ha coinvolto; consente al terzo di proporre ogni mezzo probatorio relativo al thema probandum

  • Sez. 1, n. 6279, 10/11/1997, Rv. 208941

    Affermato l'onere a carico dell'accusa di dimostrare l'interposizione fittizia mediante elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza; la mera circostanza sintomatica non basta a giustificare la confisca di beni intestati a terzi

Massime di principio

  • Un terzo formalmente intestatario di beni confiscati può promuovere un incidente di esecuzione e produrre ogni mezzo di prova per dimostrare la reale titolarità o la lecita provenienza delle risorse; il giudicato che non lo ha coinvolto non gli è direttamente opponibile
  • Il terzo non deve provare pienamente la lecita provenienza: è sufficiente allegare elementi credibili e documentali; grava invece sull'accusa l'onere di dimostrare l'interposizione fittizia con evidenze caratterizzate da gravità, precisione e concordanza
  • Le valutazioni di merito devono esaminare compiutamente le produzioni documentali del terzo (es. disinvestimenti, redditi agricoli) e non possono liquidarle come meramente probabilistiche senza adeguata motivazione
  • Consulenze tecniche che offrono risultati solo probabilistici o valori reddituali insufficienti non sono automaticamente risolutive: il giudice deve valutare complessivamente le prove e l'idoneità degli elementi a dimostrare l'origine lecita delle risorse
  • Se il giudice di merito formula una premessa di diritto errata o omette di considerare elementi rilevanti, la decisione è soggetta ad annullamento e rinvio per nuovo esame

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