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Sentenza

Sentenza del 22/02/2018 n. 110 - Corte di Giustizia UE

La Corte interviene sui vantaggi fiscali connessi alla costituzione di una entità fiscale unica, escludendo da tali vantaggi i gruppi transfrontalieri (società controllante e società collegate). Rinvio pregiudiziale - Articoli 49 e 54 TFUE - Libertà di stabilimento - Normativa tributaria - Imposta sulle società - Vantaggi connessi alla costituzione di un'entità fiscale unica - Esclusione dei gruppi transfrontalieri.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti contestavano il diniego di specifici vantaggi fiscali riservati, secondo il diritto olandese, ai gruppi costituiti esclusivamente da società residenti e assoggettati al regime dell’entità fiscale unica. X BV chiedeva la deduzione degli interessi su un finanziamento infragruppo utilizzato per finanziare un conferimento di capitale in una controllata italiana; tale deduzione sarebbe stata possibile se la controllata fosse stata residente nei Paesi Bassi e inclusa nell’entità fiscale unica. X NV chiedeva invece la deduzione di minusvalenze valutarie relative alla partecipazione in una controllata britannica, deduzione che, secondo la società, sarebbe stata possibile in caso di consolidamento fiscale con una controllata olandese. Il giudice nazionale ha chiesto se tali limitazioni fossero compatibili con la libertà di stabilimento garantita dagli articoli 49 e 54 TFUE.

La decisione

La Corte di giustizia ha accolto la tesi di X BV, stabilendo che gli articoli 49 e 54 TFUE ostano a una normativa che neghi la deduzione degli interessi sul finanziamento infragruppo destinato all’acquisto o al conferimento di capitale in una controllata non residente, quando la stessa deduzione sarebbe consentita per una controllata residente inclusa in un’entità fiscale unica. La disparità di trattamento non era giustificata né dalla ripartizione del potere impositivo, né dalla coerenza del sistema fiscale, né dalla prevenzione dell’elusione, poiché il rischio di operazioni artificiose sussiste anche nei gruppi interamente nazionali. Quanto a X NV, la Corte ha invece stabilito che gli articoli 49 e 54 TFUE non ostano all’indeducibilità delle perdite valutarie sulla partecipazione in una controllata non residente, se le corrispondenti plusvalenze valutarie non sono tassate simmetricamente. L’esenzione simmetrica di utili e perdite da partecipazioni non costituisce infatti una restrizione alla libertà di stabilimento. Le questioni ulteriori relative al calcolo delle perdite valutarie non hanno richiesto risposta.

Norme richiamate

  • Articoli 49 e 54 TFUE

    Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a un regime nazionale [...] che esclude [...] la deducibilità degli interessi [...] in una controllata avente sede in un altro Stato membro.

    Le norme tutelano la libertà di stabilimento delle società e vietano che lo Stato d’origine renda meno conveniente la costituzione di controllate in altri Stati membri mediante l’esclusione da vantaggi fiscali disponibili in situazioni interne comparabili. Tuttavia, non impongono di riconoscere deduzioni per perdite quando i corrispondenti guadagni non sarebbero imponibili.

  • Articolo 10a, paragrafi 2 e 3, della legge olandese sull’imposta sulle società del 1969

    Non sono deducibili gli interessi [...] relativi a prestiti [...] connessi [...] a un’acquisizione [...] di azioni [...] in un ente collegato, salvo che il contribuente dimostri, tra l’altro, che il prestito e l’operazione siano fondati su ragioni economiche.

    La norma mira a contrastare l’erosione artificiosa della base imponibile tramite finanziamenti infragruppo, ma non può essere applicata in modo da penalizzare esclusivamente le operazioni con controllate estere quando un’operazione interna equivalente, grazie al consolidamento fiscale, sarebbe fiscalmente più favorevole.

  • Articolo 13, paragrafo 1, della legge olandese sull’imposta sulle società del 1969

    Ai fini della determinazione degli utili, non vengono presi in considerazione i benefici derivanti da partecipazioni, nonché i costi sostenuti in occasione dell’acquisizione o della cessione delle partecipazioni medesime.

    L’esenzione della partecipazione opera simmetricamente: esclude sia le plusvalenze sia le minusvalenze, comprese quelle derivanti dalle variazioni dei cambi. Tale neutralità impedisce di ravvisare una discriminazione transfrontaliera.

  • Articolo 15 della legge olandese sull’imposta sulle società del 1969

    I contribuenti possono essere considerati congiuntamente quale entità fiscale unica, purché [...] entrambi [...] abbiano sede nei Paesi Bassi.

    Il regime di consolidamento fiscale può essere limitato alle società residenti per quanto riguarda il consolidamento generale di utili e perdite. Tale limitazione, però, non può giustificare automaticamente l’esclusione di vantaggi fiscali distinti dal consolidamento, come la deducibilità di interessi che la normativa ordinaria riconosce alle società.

Massime di principio

  • L’esclusione delle controllate estere da un regime di consolidamento fiscale non è automaticamente contraria alla libertà di stabilimento: occorre distinguere il vantaggio derivante dal consolidamento complessivo da vantaggi fiscali autonomi.
  • Se una deduzione fiscale è normalmente riconosciuta a tutte le società, non può essere negata solo perché l’operazione riguarda una controllata estera, quando una controllata nazionale potrebbe beneficiare indirettamente della deduzione tramite l’entità fiscale unica.
  • Una restrizione alla libertà di stabilimento può essere giustificata dalla lotta all’elusione solo se è specificamente diretta a contrastare costruzioni artificiali ed è applicata in modo coerente e proporzionato, non mediante una penalizzazione generale delle operazioni transfrontaliere.
  • Un regime fiscale che esclude sia le plusvalenze sia le minusvalenze relative a una partecipazione, incluse le variazioni valutarie, è normalmente neutrale e non discrimina le partecipazioni in società estere.
  • Non è generalmente possibile invocare il diritto dell’Unione per ottenere la deduzione di una perdita se lo Stato non tassa simmetricamente il corrispondente guadagno: l’ordinamento non deve riconoscere unilateralmente soltanto il lato negativo dell’investimento.
  • Nei casi analoghi bisogna verificare separatamente: comparabilità delle situazioni, natura concreta del vantaggio fiscale, eventuale giustificazione imperativa e proporzionalità della restrizione.

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