Sentenza n. 15/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento del diniego di accesso agli atti emesso dalla Questura di Perugia con nota del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, e per la condanna dell’Amministrazione a consentire l’accesso mediante visione ed estrazione di copie dei provvedimenti richiesti; nonché per l’annullamento del provvedimento avente ad oggetto l’allontanamento dal Comune di -OMISSIS- con il divieto di farvi ritorno per la durata di anni quattro emesso dalla Questura di Perugia in data -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, e di ogni altro atto e/o provvedimento comunque annesso connesso e/o presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti emesso dalla Questura di Perugia e, congiuntamente, provvedimento questorile di allontanamento dal Comune con divieto di ritorno per quattro anni
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del diniego di accesso agli atti adottato dalla Questura di Perugia in relazione all'istanza di accesso del 10 aprile 2025, nonché la condanna dell'Amministrazione a consentire la visione e l'estrazione di copie dei documenti richiesti. Contestualmente ha impugnato, con ordinaria azione di annullamento, il provvedimento questorile di allontanamento dal Comune e di divieto di farvi ritorno per quattro anni. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile tardività della domanda di accesso, sia per la notificazione oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 116, comma 1, c.p.a., sia per il deposito oltre il termine dimidiato applicabile ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Dopo aver ordinato all'Amministrazione il deposito della ricevuta di consegna PEC del diniego, il Collegio ha accertato che il diniego era stato comunicato al ricorrente via PEC in data anteriore alla notificazione del ricorso, avvenuta il 5 giugno 2025, e che il ricorso era stato depositato il 30 giugno 2025.
La decisione
Il TAR ha definito con rito camerale la sola domanda relativa al diniego di accesso, ai sensi dell'art. 87, comma 2, lett. c), c.p.a., mentre ha disposto la conversione del rito e la prosecuzione con rito ordinario della distinta domanda di annullamento del provvedimento di allontanamento, fissando l'udienza pubblica del 28 aprile 2026. La domanda di accesso è stata dichiarata irricevibile per tardività della notificazione, effettuata oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 116, comma 1, c.p.a., e per tardività del deposito, effettuato oltre il termine dimidiato previsto dagli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. La decisione sulle spese è stata riservata alla sentenza definitiva.
Norme richiamate
art. 116, comma 1, c.p.a.
L'azione avverso il diniego di accesso deve essere notificata entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego; il mancato rispetto del termine comporta l'irricevibilità della domanda.
art. 45, comma 1, c.p.a.
Il termine ordinario per il deposito del ricorso deve essere rispettato, salvo il dimezzamento previsto per il rito camerale sull'accesso.
art. 87, comma 2, lett. c), c.p.a.
La domanda relativa all'accesso è trattata con rito camerale.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Nel rito camerale il termine per il deposito del ricorso è dimidiato.
art. 29 c.p.a.
La distinta domanda di annullamento del provvedimento di allontanamento è soggetta al rito ordinario e prosegue mediante conversione del rito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'azione avverso il diniego di accesso ai documenti amministrativi deve essere notificata entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego; la notificazione tardiva determina l'irricevibilità della domanda.
- Nel rito camerale previsto per le controversie in materia di accesso, il termine per il deposito del ricorso è dimidiato ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a.; anche il deposito tardivo comporta l'irricevibilità della domanda.
- Quando nello stesso ricorso sono cumulate una domanda di accesso, soggetta al rito camerale, e una distinta domanda di annullamento di un provvedimento amministrativo, il giudice può definire in rito camerale la domanda di accesso e disporre la conversione del rito, con prosecuzione in rito ordinario della domanda di annullamento.
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